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L’Unione Europea non è una democrazia legittimata

di Gianni Ferrara - 14/09/2009

 

La questione della democrazia è stata riproposta, con successo, in Germania ed in Europa. Non nei termini drammatici, in cui si pone in Italia, per la miserabile regressione civile, prima ancora che politica, imposta dal berlusconismo imperante. Ma in termini seri ed alti, quelli dell’ordinamento europeo. È merito della Linke – non riconosciuto nei pochi commenti del successo che ha ottenuto nelle recentissime elezioni nei Länder e nei comuni – averlo riproposto con un ricorso al Tribunale costituzionale federale motivandolo con l’incostituzionalità della legge di ratifica del trattato di Lisbona. La sentenza che ne è seguita, del 30 giugno scorso, è di enorme importanza. Travolge teorie mistificatorie della democrazia, forzature istituzionali radicate e diffuse, disconoscimenti di principi giuridici e politici indefettibili.

Si basa sulla constatazione che «… l’unione europea non raggiunge alcuna forma che esprima il livello di legittimazione di una democrazia statuale costituzionale». Il giudizio coinvolge l’intero sistema istituzionale della Ue. Il deficit democratico attiene ad ogni sua istituzione, investe tutte le procedure decisionali.

In pochi lo avevamo affermato. Ma è la verità di ciascuno degli apparati istituzionali. A dichiararla è ora l’organo della Repubblica tedesca, competente ad accertarla in via esclusiva e definitiva e vi provvede con motivazioni incontestabili per ciascuna istituzione. Quanto al Consiglio dei ministri, perché organismo che riunisce i «signori dei trattati» ed è ben lungi dal modello di «seconda camera»  parlamentare. Quanto alla Commissione, perché non può configurarsi come governo non essendo pienamente e realmente responsabile né  nei confronti del Parlamento, né del corpo elettorale. Quanto al Parlamento poi, si constata che la sua rappresentatività effettiva non si riferisce ai popoli europei ma ai popoli del singoli stati dell’Ue. Non è una sottigliezza, è la denunzia, a tacer altro, del carattere decrescente della proporzionalità nella composizione numerica del Parlamento europeo, per il che quanto minore è la popolazione di uno degli stati membri, tanto maggiore è il peso del voto dei suoi cittadini, anche fino a dodici volte più di quello degli elettori dello stato più popoloso.

Per queste (ed altre) ragioni, la sentenza reagisce alla depauperazione dei poteri del Parlamento nazionale, al disconoscimento del valore e del ruolo del voto popolare, alle implicazioni connesse all’autodeterminazione democratica, inclusiva, com’è, del potere costituente del popolo che, infatti, non può essere acquisito dai governi né delegato a commissioni prive di un mandato rappresentativo specifico del corpo elettorale. È dunque radicalmente respinta la tesi, così  diffusa in Italia, secondo cui la legittimazione democratica dei governi è a prosecuzione illimitata, comprensiva della stipulazione di trattati instaurativi di entità internazionali, a carattere sovra-nazionale, munite di istituzioni con poteri normativi la cui efficacia superi quella costituzionalmente attribuita agli organi rappresentativi nazionali.

Così, per la prima volta in via complessiva, il tribunale costituzionale tedesco con la sentenza del 30 giugno, a fronte di un ordinamento corposamente composto e fortemente consolidato, come quello europeo, non potendo intervenire altrimenti per riaffermare gli standard costituzionali sanciti nella Legge fondamentale tedesca pone per la ratifica del Trattato di Lisbona alcune condizioni. Una è quella volta al rafforzamento del potere del Parlamento nazionale nel processo di formazione delle normative europee e che vincola il governo, facendo sì che il Parlamento stesso risulti decisore di ultima istanza. Di eguale importanza è quella che, escludendo che la sovranità statale come tale possa essere intaccata, salvaguarda l’identità costituzionale degli stati membri e ne garantisce l’autonomia nel definire le condizioni di vita politica e sociale nel proprio ordinamento interno.

Il Tribunale costituzionale tedesco chiama anche l’Italia alla responsabilità  di salvaguardare i principi riaffermati con questa sentenza. Sono gli stessi principi del costituzionalismo europeo. Può il Parlamento italiano, può la Corte costituzionale italiana, nascondersi dietro la formula dell’articolo 117, come risulta dopo la modifica del Titolo V, per cui la legislazione è sottoposta ai «vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario», vincoli che possono essere esattamente quelli che il corrispondente organo della Repubblica federale di Germania non ritiene conformi ai propri standard costituzionali, standard magari comuni all’Italia ma declassati in Italia dall’europeismo «assolutista» ?