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E’ davvero terrorismo? Hamas secondo il diritto internazionale

di Eugenio Palazzini - 30/07/2014

Fonte: Il Primato Nazionale

 

Il segretario di Stato americano John Kerry ha affermato che Israele è “sotto attacco di un’organizzazione terroristica”. Il governo di Tel Aviv ritiene a sua volta Hamas “un pericoloso gruppo terrorista”. Una definizione accettata dalla gran parte dei media internazionali che però non ci pare appropriata. Vediamo perché.
Secondo il manuale di diritto internazionale più studiato nelle università italiane, il Conforti, gli atti di terrorismo sono crimini contro una popolazione civile e più in generale contro l’umanità commessi da gruppi di privati non agenti quali organi di uno Stato determinato. Se a commettere siffatti crimini è l’esercito regolare o un gruppo armato legato formalmente ad uno Stato non si può parlare quindi di terrorismo, trattandosi diversamente di gross violations dei diritti umani. Esse comprendono: genocidi, crimini di guerra, crimini contro l’umanità, crimini contro la pace (guerra di aggressione).
Stando alla dottrina prevalente comunque non esiste una definizione universalmente accettata di terrorismo nel diritto internazionale consuetudinario. Ciò è dovuto all’arenarsi dei lavori del Comitato costituito dall’Assemblea delle Nazioni Unite nel 1996 che avrebbe dovuto predisporre una “convenzione globale sul terrorismo internazionale” ma che non è giunto ad una definizione condivisa dagli Stati membri.
Dobbiamo quindi attenerci a quanto stabilito dalla comunità internazionale in altra sede. Già nel 1965 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha riconosciuto la legittimità della lotta per il diritto all’autodeterminazione e all’indipendenza da parte dei popoli sotto oppressione coloniale. La Risoluzione 3236 dell’Assemblea Generale del 1974 ha stabilito esplicitamente il diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione nazionale ed il diritto al ritorno dei profughi nelle loro case. Il Protocollo Addizionale I (1977) della Convenzione di Ginevra del 1949, ha poi dichiarato la lotta armata del popolo palestinese un mezzo lecito per esercitare il diritto all’autodeterminazione.
Considerando che il movimento politico Hamas ha vinto, con larga maggioranza, le elezioni nel 2006 e controlla de facto la Striscia di Gaza, ogni atto di guerra contro lo stato di Israele da parte di forze armate regolari palestinesi, in base alla modalità d’esecuzione, può essere classificato come legittima difesa o come aggressione armata. Definire “terrorista” chi ha vinto le elezioni e controlla legittimamente il territorio di uno stato sovrano appare invece, secondo il diritto e le convenzioni internazionali, del tutto inappropriato.
Poniamo però che uno Stato sovrano, in questo caso Israele, venga attaccato da un gruppo armato riconosciuto dalla comunità internazionale come terroristico. Sempre secondo il diritto internazionale e in particolare quello umanitario, prendendo ancora una volta ad esempio il manuale del Conforti, l’attacco indiscriminato nei confronti di un altro Stato e della popolazione civile ivi residente in risposta ad azioni terroristiche appare come “un espediente per giustificare un illegittimo uso della forza” poiché l’uso della forza militare in risposta ad un attacco terroristico “non può che essere mirato, immediato e diretto a respingere un’aggressione”. L’estensione dei casi di legittima difesa da parte di uno Stato per respingere attacchi di natura terroristica è da ritenersi allora illegittima “trattandosi di crimini individuali che come tali andrebbero puniti senza produrre altre vittime innocenti”.