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Costituzione e Pachamama

di Bernardo Luraschi - 21/04/2015

Fonte: Periferia occidentale


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La Costituzione italiana che ha i suoi principi fondativi nel lavoro e nella resistenza, risente ormai degli effetti del tempo, che in questo nostro Occidente opulento e postmoderno hanno spostato i termini della questione. Oggi i valori fondativi occidentali sono insiti nella libertà dei capitali e nella sottomissione delle coscienze ai compiti svolti nel contesto sociale e (soprattutto) lavorativo. Per questo tutti i poteri chiedono a gran voce la riforma della Costituzione italiana, che è giustamente inadeguata ai tempi, rappresentando l’ultima garanzia contro la dilagante deriva liberista postmodernista che è stata inculcata (inserire a forza) nelle teste di tutti gli italiani.

Questa è la situazione e se pur non condivido l’intenzione né l’indirizzo dell’attuale volontà riformista, devo riconoscere che i valori alla base della Costituzione italiana sono ormai tramontati nella coscienza nazionale, infatti, il lavoro e quindi la produzione non sono più una centralità, né tantomeno l’esercizio della libera coscienza rappresenta il desiderio su cui basare la propria individualità.

Devo oggi riconoscere che i principi fondativi della nuova Costituzione boliviana sono molto più attuali e pregnanti dei nostri, essa si basa sul solidarismo, comunitario e rispetto della Madre Terra (la sacra Pachamama), guarda alla felicità degli individui non alla produzione e all’affermazione di se. Questi sono i principi che dovrebbero guidare una seria riforma della nostra Costituzione o quantomeno dovrebbero essere presi seriamente in considerazione. Purtroppo i tempi non sono ancora maturi, occorrerà prima precipitare nel TTIP, poi forse capiremo che le idee inculcate in questi anni sono un esercizio troppo doloroso per la nostra vita e le nostre coscienze (sempre se esisterà allora una coscienza in Occidente).

Di seguito riporto il preambolo e alcuni articoli (qui l’intero testo):

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Preambolo della Costituzione boliviana del 2008

In tempi immemorabili si innalzarono montagne, si formarono fiumi e laghi. La nostra Amazzonia, il Chaco, l’altipiano e le nostre pianure e valli si coprirono di verde e di fiori. Abbiamo popolato questa sacra Madre Terra con volti differenti, comprendendo la pluralità delle cose e la nostra diversità in quanto esseri umani e culture. In questo modo si sono formati i nostri popoli, e mai abbiamo compreso il razzismo che abbiamo sofferto sin dai tempi luttuosi della colonizzazione né mai lo comprenderemo.

Il popolo boliviano, di composizione plurale, dalla profondità della storia, ispirato dalle lotte del passato, dalla resistenza indigena anticoloniale, dall’indipendenza, dalle lotte popolari per la liberazione, dalle manifestazioni indigene, sociali e sindacali, dalle guerre per l’acqua e di ottobre, dalle lotte per la terra e il territorio, e accompagnati dalla memoria dei nostri martiri, costruisce un nuovo Stato.

Uno Stato basato sul rispetto e sull’uguaglianza tra tutti, con principi di sovranità, dignità, complementarietà, solidarietà, armonia e equità per ciò che riguarda la distribuzione e la redistribuzione del prodotto sociale, in cui predomini la ricerca del vivere bene; rispettando la pluralità economica, sociale, giuridica, politica e culturale degli abitanti di questa terra; in convivenza collettiva e con accesso all’acqua, al lavoro, all’educazione, alla salute e ad una casa per tutti.

Lasciamo nel passato lo stato coloniale, repubblicano e neoliberale. Accettiamo la storica sfida di costruire collettivamente lo Stato Sociale Unitario di Diritto Plurinazionale Comunitario, che integra e articola le intenzioni di avanzare verso una Bolivia democratica, produttiva, portatrice e ispiratrice di pace, impegnata nello sviluppo integrale e nell’autodeterminazione dei popoli.

Noi, donne e uomini, attraverso la Assemblea Costituente e con l’originario potere del popolo, esprimiamo il nostro impegno per l’unità e l’integrità del Paese.

Adempiendo al mandato dei nostri popoli, con la forza della nostra Pachamama e con l’aiuto di Dio, rifondiamo la Bolivia.

Onore e gloria ai martiri dell’impresa costituente e liberatrice, che hanno reso possibile questa nuova storia.

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Articolo 8 I. Lo Stato assume e promuove come principi etici e morali della società plurale: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (non essere pigro, non essere bugiardo, non essere ladro), suma qamaña (vivere bene), ñandereko (vita armoniosa), teko kavi (buona vita), ivi maraei (terra senza male) e qhapaj ñan (cammino o vita nobile).

  1. lo Stato si regge sui valori di unità, uguaglianza, inclusione, dignità, libertà, solidarietà, reciprocità, rispetto, complementarietà, armonia, trasparenza, equilibrio, uguaglianza di opportunità, equità sociale e di genere nella partecipazione; benessere comune, responsabilità, giustizia sociale, distribuzione e redistribuzione dei prodotti e dei beni sociali per vivere bene.

Articolo 10 I. La Bolivia è uno stato pacifista, che promuove la cultura della pace e il diritto alla pace, così come la cooperazione tra i popoli della regione e del mondo, con i fine di contribuire alla conoscenza reciproca, allo sviluppo equo e alla promozione dell’intercultura, con pieno rispetto della sovranità degli Stati.

  1. La Bolivia rifiuta ogni guerra di aggressione come strumento di soluzione dei conflitti tra Stati e si riserva il diritto di leggittima difesa in caso di un’aggressione che comprometta l’indipendenza e l’integrità dello Stato.

III. Si proibisce l’installazione di basi militari straniere in territorio boliviano.

Articolo 16 I. Ogni persona ha diritto all’acqua e all’alimentazione.

Articolo 18 I. Ogni persona ha diritto alla salute.

Articolo 20 I. Ogni persona ha diritto all’accesso universale e equo ai servizi basici di acqua potabile, fognature, elettricità, gas per uso domestico, poste e telecomunicazioni.

Articolo 31 I. le nazioni e i popoli indigeni originari in pericolo di estinzione, in isolamento volontario o non contattati, saranno protetti e rispettati nelle loro forme di vita individuale e collettiva.

Articolo 33 Le persone hanno diritto ad un ambiente sano, protetto ed equilibrato. L’esercizio di questo diritto deve permettere agli individui e alle collettività delle generazioni presenti e future, oltre che agli altri esseri viventi, di svilupparsi in modo normale e permanente.

Articolo 34 Ogni persona, a titolo individuale o in rappresentanza di una collettività, ha la facoltà di eseguire le azioni legali in difesa del diritto all’ambiente, senza pregiudizio per gli obblighi delle istituzioni pubbliche di intervenire contro gli attentati all’ambiente.

Articolo 37 Lo Stato ha l’obbligo irrinunciabile di garantire e sostenere il diritto alla salute, che costituisce una funzione suprema e responsabilità finanziaria prioritaria. Sarà prioritaria la promozione della salute e la prevenzione delle malattie.

Articolo 38 I. I beni e i servizi pubblici sanitari sono proprietà dello Stato e non potranno essere privatizzati né dati inconcessione.

Articolo 54 I. E’ obbligo dello Stato stabilire politiche che evitino la disoccupazione e la sottoccupazione, con il fine di creare, mantenere e generare condizioni che garantiscano alle lavoratrici e ai lavoratori possibilità di un lavoro degno con giusta remunerazione.

Articolo 59 I. Ogni bambina, bambino o adolescente ha diritto al suo sviluppo integrale.

Articolo 60 E’ dovere dello Stato, della società e della famiglia garantire la priorità degli interessi della bambina, del bambino e dell’adolescente, che comprende la preminenza dei loro diritti, la precedenza nel ricevere protezione e soccorso in qualsiasi circostanza, la priorità nell’usufruire dei servizi pubblici e privati, e un accesso all’amministrazione della giustizia veloce, opportuna e con l’assistenza di personale specializzato.

Articolo 67 I. Oltre ai diritti riconosciuti in questa Costituzione tutte le perone anziane hanno diritto ad una vecchiaia degna, con qualità e sostegno umano.

Articolo 77 I. L’educazione costituisce una funzione suprema e la prima responsabilità

finanziaria dello Stato, che ha l’obbligo indeclinabile di sostenerla, garantirla e gestirla.

Articolo 135 L’Azione Popolare sarà intentata contro ogni atto o omissione dell’autorità o delle persone individuali o collettive che violino o minaccino di violare diritti e interessi collettivi, relazionati al patrimonio, la spazio, la sicurezza e salute pubblica, l’ambiente e altri di natura simile riconosciuti dalla Costituzione.

Articolo 186 Il Tribunale Agro ambientale è il massimo organo specializzato nella giurisdizione agroambientale. Si basa in particolare sui principi di funzione sociale, integralità, immediatezza, sostenibilità e interculturalità.

Articolo 218. I. L’Ufficio del Difensore del Popolo garantirà la vigenza, la promozione, la diffusione e l’applicazione dei diritti umani, individuali e collettivi, stabiliti dalla Costituzione, dalle leggi e dalle fonti internazionali. La funzione dell’Ufficio del Difensore si estenderà all’attività amministrativa di tutto il settore pubblico e all’attività delle istituzioni private che forniscono servizi pubblici.

Articolo 249. Ogni boliviano avrà l’obbligo di prestare servizio militare, secondo la legge.

Articolo 289. L’autonomia indigena originaria contadina consiste nell’autogoverno, come esercizio della libera autodeterminazione delle nazioni e dei popoli originari contadini, la cui popolazione condivide territorio, cultura, storia, lingue ed organizzazione o istituzioni giuridiche, politiche, sociali ed economiche proprie.

Articolo 306. I. Il modello economico boliviano è plurale ed orientato al miglioramento della qualità della vita ed al benessere di tutti i boliviani.

II. L’economica plurale è composta dalle forme di organizzazione economica comunitaria, statale, privata e socio cooperativa.

III. L’economia plurale basa le diverse forme di organizzazione economica sui principi di complementarietà, reciprocità, solidarietà, redistribuzione, eguaglianza, sicurezza giuridica, sostenibilità, equilibrio, giustizia e trasparenza. L’economia sociale e comunitaria affiancheranno all’interesse individuale quello del benessere collettivo.

Articolo 307. Lo Stato riconoscerà, rispetterà, proteggerà e promuoverà l’organizzazione economica comunitaria. Questa forma di organizzazione economica comunitaria comprende i sistemi di produzione e riproduzione della vita sociale, basati sui principi e sulle idee proprie delle nazioni e dei popoli indigeni originari contadini.

Articolo 314. Si proibiscono il monopolio e l’oligopolio privati, nonché ogni altra forma di associazione o accordo fra personalità naurali o giuridiche private, boliviane o straniere, finalizzate al controllo e all’esclusività nella produzione e commercializzazione di beni e servizi.

Articolo 316. La funzione dello Stato nell’economia consiste in:

  1. Condurre il processo di pianificazione economica e sociale, con la partecipazione e la consultazione dei cittadini. La legge stabilirà un sistema di pianificazione integrale statale, che incorporerà tutti gli enti territoriali.
  2. Dirigere l’economia e regolare, in conformità ai principi stabiliti in questa Costituzione, i processi di produzione, distribuzione e commercializzazione di beni e servizi.
  3. Esercitare la direzione ed il controllo dei settori strategici dell’economia.

Articolo 326. I. Lo Stato, attraverso l’Organo Esecutivo, stabilirà gli obiettivi della politica monetaria e dei cambi del paese, in coordinazione con la Banca Centrale diBolivia.

Articolo 330. I. Lo Stato regolerà il sistema finanziario con criteri di eguaglianza di opportunità, solidarietà, distribuzione e redistribuzione equitativa.

Articolo 342. È dovere dello Stato e della popolazione conservare, proteggere e sfruttare in maniera sostenibile le risorse naturali e la biodiversità, nonché mantenere l’equilibrio dell’ambiente.

Articolo 343. La popolazione ha diritto a partecipare alla gestione ambientale e ad essere consultata ed informata preventivamente su decisioni che potrebbero influenzare la qualità dell’ambiente.

Articolo 344. I. E’ vietata la fabbricazione e l’utilizzo di armi chimiche, biologiche e nucleari nel territorio boliviano, nonché l’ingresso, il transito ed il deposito di scorie nucleari e rifiuti tossici.

Articolo 347. I. Lo Stato e la società promuoveranno la mitigazione degli effetti nocivi per l’ambiente, e dei danni ambientali che già colpiscono il paese. Si dichiara la responsabilità per i danni ambientali storici e l’imprescrittibilità dei delitti ambientali.

Articolo 348. I. Sono risorse naturali i minerali in tutti i loro stati, gli idrocarburi, l’acqua, l’aria, il suolo ed il sottosuolo, i boschi, la biodiversità, lo spettro elettromagnetico e tutti quegli elementi e forze fisiche suscettibili di sfruttamento.

Articolo 349. I. Le risorse naturali sono di proprietà e dominio diretto, invisibile ed imprescrittibile del popolo boliviano, e spetterà allo Stato la loro amministrazione, nell’interesse collettivo.

Articolo 359. I. Gli idrocarburi, qualunque siano lo stato o la forma in cui si presentino,

sono di proprietà inalienabile ed imprescrittibile del popolo boliviano. Lo stato, in nome e in rappresentanza del popolo boliviano, esercita il diritto di proprietà su tutta la produzione di idrocarburi del paese ed è l’unico a possedere la facoltà di commercializzarli. La totalità delle entrate ottenute dalla commercializzazione di idrocarburi sarà proprietà dello Stato.

Articolo 366. Tutte le imprese straniere che realizzino attività nella catena produttiva degli idrocarburi, in nome e rappresentanza dello Stato, saranno sottoposte alla sovranità statale ed al rispetto delle leggi ed autorità dello Stato. Non si riconosceranno in alcun caso tribunali o giurisdizione straniere, non potrà invocarsi alcuna situazione eccezionale di arbitraggio internazionale, né si potrà ricorrere a reclami per vie diplomatiche.

Articolo 373. I. L’acqua costituisce un diritto fondamentalissimo per la vita, che appartiene alla sovranità del popolo. Lo Stato promuoverà l’utilizzo e l’accesso all’acqua secondo i principi di solidarietà, complementarietà, reciprocità, equità, diversità e sostenibilità.

  1. Le risorse idriche in qualsiasi stato, superficiali o sotterranee, costituiscono risorse finite, vulnerabili, strategiche e svolgono una funzione sociale, culturale ed ambientale. Tali risorse non potranno essere oggetto di appropriazione privata; sia esse che il loro servizio non saranno date in concessione; e sono soggette ad un regime di licenze, registrazioni ed autorizzazioni, in conformità alla Legge.

Articolo 394. I. La proprietà agraria individuale si divide in piccola, media ed imprenditoriale, in funzione della superficie, della produzione e dei criteri di sviluppo. La sua estensione massima e minima, le caratteristiche e le forme di conversione saranno regolate dalla legge. Si garantiscono i diritti legalmente acquisiti da proprietari particolari su fondi situati all’interno di territori indigeni originari contadini.

  1. La piccola proprietà è indivisibile, costituisce patrimonio familiare non sequestrabile e non è soggetta al pagamento delle imposte di proprietà agraria. L’indivisibilità non riguarda il diritto alla successione ereditaria alle condizioni stabilite dalla legge.

Articolo 397. I. Il lavoro è la fonte fondamentale per l’acquisizione e la conservazione della proprietà agraria. Le proprietà dovranno svolgere una funzione sociale od economica sociale affinché tale diritto venga salvaguardato, secondo la natura della proprietà.