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Negazionismo? Due norme incostituzionali

di Stefano D'Andrea - 09/06/2016

Negazionismo? Due norme incostituzionali

Fonte: Appello al Popolo

Una cosa della quale si può essere certi è che Stati Uniti, Unione Sovietica e Inghilterra, come sempre accade e sempre è accaduto, prima, durante e dopo la seconda guerra mondiale, abbiano organizzato una mastodontica campagna di propaganda volta a mettere in cattiva luce e diffamare il nemico, inventando di sana pianta decine e decine, direi centinaia di notizie, ingigandendone altre fino all'inverosimile, narrando fatti incompleti, ossia sorvolando sugli antefatti.
E' sempre accaduto e sempre accadrà. La propaganda non è nata con la prima aggressione all'Iraq (i soldati iracheni che uccidevano i bambini kuwaitiani) o con la seconda (le armi di distruzione di massa di Saddam e i rapporti di quest'ultimo con Al Qaeda).
Tutti gli storici, insomma, sanno che la storia della seconda guerra mondiale, come altre storie, è stata narrata dai vincitori e che gli storici, a distanza di tanti anni, sono chiamati a sviscerare tutti i documenti per accertare qualità e quantità della propaganda dei vincitori.

Orbene, nella misura in cui la legge prevede che il reato è aggravato (con conseguente maggior pena) nei casi in cui la propaganda, l’istigazione e l’incitamento si fondino in tutto "o in parte" "sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra", fondamentalmente si sta affermando che chi commette il reato è punito più gravemente se lo fonda su scoperte (o comunque nuove ricerche) storiche relative alla propaganda durante la seconda guerra mondiale.
La norma, a mio avviso, è del tutto incostituzionale.

La seconda considerazione è più generale. Mentre è accettabile, sebbene al limite dei reati di opinione, che si preveda una pena per chi "propaganda idee fondate... sull’odio razziale o etnico" (o istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) è veramente assurdo che si punisca chi propaganda idee fondate "sulla superiorità ... razziale o etnico" (scusate il legislatore per l'uso di una espressione non proprio corretta). Qui si condanna puramente una opinione, secondo la quale una razza o una etnia (per fortuna non una religione) è superiore, senza che da questa opinione se ne faccia derivare odio. La norma, in parte qua, è senza dubbio incostituzionale.