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La giustizia britannica e Charlie Gard

di Francesco Mario Agnoli - 12/07/2017

La giustizia britannica e Charlie Gard

Fonte: Francesco Mario Agnoli

          

Ha destato reazioni e dibattiti su stampa e social la sentenza del 28 giugno con la quale, a maggioranza dei suoi componenti,  la Corte  Europea dei diritti dell'Uomo (CEDU), nella controversia Charles Gard e altri contro Regno Unito, ha respinto il ricorso proposto dai genitori del piccolo Charlie, affetto da un raro morbo (depressione  del Dna mitocondriale in una forma – RRM2B –, che colpisce il cervello con conseguente encefalopatia) contro i provvedimenti dell'autorità giudiziaria britannica. Questa, in accoglimento della richiesta, avanzata in nome del miglior interesse del paziente,  dai medici del Great Hormond Street Hospital, nel quale il bambino era ricoverato, aveva disposto l'interruzione della ventilazione che lo manteneva   in vita e, in aggiunta,   negato ai genitori l'autorizzazione a portarlo  in USA, dove un medico, professore di neurologia, pur consapevole dell'estrema difficoltà del caso e della probabile irreversibilità delle lesioni cerebrali patite, era disponibile a tentarne la cura.

 

  La complessa articolazione della sentenza CEDU suggerirebbe di attenersi alla tecnica delle riviste giuridiche, che pubblicano il testo del provvedimento, facendolo seguire da  una “nota a sentenza”. Tuttavia la scelta di uno strumento diverso è dovuta al desiderio di mettere  anche i non addetti ai complicati lavori  della giustizia in condizione di valutare. sulla base di dati comunque rigorosamente  giuridici e non emozionali, la portata di una  sentenza che ordina l'eutanasia di un bambino di 11 mesi nonostante l'opposizione dei suoi naturali rappresentanti e protettori. Per di più è difficile commentare la sentenza europea senza  dare particolareggiata notizia del procedimento nazionale,  probabilmente il più rilevante.

  In realtà la questione è stata, difatti,  risolta, non solo in fatto, ma anche in diritto, già in primo grado e tendenzialmente fin dalle battute iniziali del procedimento dalla High Court britannica, che, alla ricerca  del migliore interesse (best interests) del minore,  ha ravvisato fin dall'inizio  la possibilità di un conflitto di interessi fra Charlie e i suoi naturali rappresentanti  e gli  ha nominato un curatore speciale (guardian). All'opposizione dei  genitori è stato replicato che indubbiamente  compete loro, per effetto della  naturale responsabilità genitoriale, il potere di decidere sulla prosecuzione del trattamento sanitario, ma che, trattandosi  di materia di legge, spetta alla Corte  un superiore controllo da esercitare in maniera indipendente ed obiettiva nel migliore interesse del minore,  sicché valore decisivo va attribuito al benessere del bambino, tenendo come punto di partenza “la santità della vita e la preminenza delle azioni dirette al suo prolungamento (...) Il giudice deve trattare la questione assumendo il punto di vista del bambino. Il  termine “best interests”  comprende i problemi medici, emozionali e tutti gli altri aspetti del benessere”.

   In fatto l'istruttoria svolta dall'Alta Corte ha avuto  per oggetto esclusivo l'aspetto sanitario della questione con particolare riguardo sia alle possibilità di successo di una cura sperimentale (trattamento, nucleosiodale), cui si era dichiarato disponibile un professore di neurologia americano (indicato in sentenza come Dr. I. ), al quale si erano rivolti i genitori, pronti ad addossarsi le spese del viaggio in America e della cura, sia le sensazioni dolorose che Charlie avrebbe potuto provare tanto in caso di effettuazione di questa cura, quanto per il prolungamento della ventilazione artificiale in atto presso il Great Hormond Street Hospital.

  Come risulta dalla parte narrativa della sentenza CEDU, la decisione dell'High Court si fonda sull'esito di questa istruttoria dalla quale risulta  che tutti i  medici che hanno visitato Charlie, incluso  il consulente di parte nominato dai genitori, hanno  ritenuto che il trasporto del piccolo malato in America sarebbe “problematico, ma possibile”, ma che il trattamento nucleosiodale proposto dal Dr, I. di natura totalmente sperimentale in quanto mai provato su esseri umani, riuscirebbe inutile e  di nessun reale beneficio, e, pur non essendovi nessuna certezza al riguardo stante la mancanza di manifestazioni esteriori, incluso il pianto, del piccolo, hanno concluso per la possibilità che tale cura, come lo stesso proseguimento della ventilazione artificiale, gli risulti penosa, in quanto causa di possibili sensazioni dolorose. Ancora più radicale l'avviso del curatore speciale,  che ha dichiarato non costituire il “miglior interesse” del minore andare in America per “ricevere un trattamento  puramente sperimentale senza reali prospettive  di migliorare la sua condizione  o qualità di vita”. Nello stesso senso la decisione dell'High Court, che ha ritenuto di accompagnarvi parole di comprensione per i genitori che hanno fatto quanto stava nelle loro possibilità e l'auspicio che “col tempo possano accettare che adesso l'unica scelta nel migliore interesse di Charlie è di lasciarlo scivolare via in pace senza farlo passare fra pene e sofferenze”.

  Questo best interests, vagamente definito nella sentenza di primo grado come un qualcosa che dovrebbe includere gli aspetti medici, emozionali e tutti gli altri aspetti del benessere”, è, quindi, risultato decisivo per l'High Court, che, oltre tutto, ne ha  esaminato unicamente gli aspetti medico-sanitari, trascurando il problema fondamentale della inviolabilità della vita umana intesa senza aggettivazioni e specificazioni (lo ha fatto anche la CEDU, motivando però con il rinvio a propri precedenti), evidentemente dato per risolto a monte in senso negativo nonostante la  riconosciuta “santità” della vita.

  Sempre il “migliore interesse” ha reso vane, sia nei due ulteriori gradi avanti alla giustizia britannica (Corte d'appello e Suprema Corte) sia, in ultimissima istanza,  davanti alla CEDU, le successive difese e argomentazioni dei genitori- Fra queste la distinzione, proposta, forse con eccessiva sottigliezza argomentativa, in sede di appello dal loro legale, che ha tentato di distinguere il caso dei genitori che si oppongono al trattamento applicato dai medici curanti senza proporre  una valida alternativa, da quello nel quale viene invece proposta. Nel primo caso per superare l'opposizione dei genitori e interferire nei loro diritti parentali  potrebbe bastare il best interests, nel secondo occorre qualcosa di più cioè l'accertamento che dalla cura proposta in alternativa deriverebbero al figlio “danni significativi” (“significants harms”). Inoltre - si è argomentato -  l'Ospedale, quale pubblica autorità,  non aveva  il potere di opporsi (e di conseguenza la Corte era carente di giurisdizione al riguardo) ad una terapia che dal canto suo non aveva intenzione di fornire.

  Tutto inutile così come davanti alla CEDU il rinnovato  richiamo ai diritti garantiti dalla Convenzione europea sui diritti dell'Uomo, con particolare riguardo agli articoli 2 (Diritto alla vita), 6  (Diritto alla libertà e alla sicurezza ) e 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare).

   Ovviamente il “best interests” dei minori non è un'invenzione della giurisprudenza britannica o della CEDU, dal  momento che, a tacer d'altro, l'art. 24 del Trattato di Lisbona (1 dicembre 2009) prevede espressamente che in ogni azione e riguardante minori primaria considerazione deve avere il loro migliore interesse. Probabilmente è anche inevitabile che quando sorge questione su quale sia nei casi concreti questo migliore interesse, spetti al giudice il compito di individuarlo. Tuttavia  il migliore interesse non dovrebbe ridursi ad una generica formula, ma dovrebbe essere un concetto costruito caso per caso e del quale dovrebbe sempre costituire elemento fondamentale  e qualificante il diritto alla vita, dal momento che l'incipit del citato art. 2 afferma che “Il diritto di ciascuno alla vita  deve essere protetto dalla legge. Nessuno può essere privato intenzionalmente della vita...”.

   Infine, last but not least,  la difesa della vita dei minori anche in sede giudiziaria deve essere in via di principio lasciata ai loro naturali rappresentanti,  appunto i genitori, limitando a casi specifici, tendenzialmente eccezionali, la nomina di un curatore speciale, al contrario di quanto ha fatto, con l'approvazione espressa o tacita di tutte le autorità giurisdizionali successivamente intervenute, l'High Court britannica.