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Fascismo/antifascismo. Quando la semiotica non aiuta a capire

di Costantino Corsini - 07/06/2010


 

 

Nel grande mare della discussione di ciò che caratterizza l’essere umano, una delle poche cose comuni alle varie scuole di pensiero è la capacità di comunicazione.

Non che gli animali non siano in grado di comunicare anche con specie diverse ( lo so bene io con un gatto in casa che riesce perfettamente a farsi intendere sui bisogni essenziali, fame, stanchezza ecc.) ma l’uomo riesce a mediare con i suoi simili articolazioni e costrutti complessi anche legati a strutture ipotetiche.

Se può fare ciò è attraverso il linguaggio, quello cosciente, razionale, evidente. Il linguaggio orale e quello scritto. Tralascio quindi il linguaggio del corpo che appartiene più alla sfera emotiva ( ma che spesso si dimostra più sincero e confacente alla verità). Il linguaggio e quindi la parola sono il frutto di una evoluzione che, da una struttura semplice, si è sempre più arricchita di nuove forme. Si tratta in effetti di una convenzione. Se esprimiamo un concetto, concreto od astratto che sia, lo facciamo mediante una convenzione implicita che richiede la condivisione di significanti e significati. Se io dico “ amo la mamma” esprimo un concetto accettato da tutti ( o quasi) e questo perché condivido con altri il significato della figura “amare” ed della figura “mamma”. Se condividessi il mio pensiero con altri che intendono con “ amare” quello che noi riteniamo “uccidere”, correrebbero subito a chiamare i carabinieri.

Fatta questa premessa cercherò di affrontare il problema della semiotica nella nostra vita quotidiana. Cosa vi è di maggior rilievo nella nostra società se non la Costituzione stessa tanto invocata dai più? Prendiamo in esame il termine “transitorio”, l’etimologia ci indica che proviene da transitus, passare; il suo significato è quindi: che passa, che dura poco tempo, caduco, fugace, temporale. Nella Costituzione viene definito periodo costituzionale transitorio il periodo fino al 1° gennaio 1948. La dodicesima disposizione transitoria della Costituzione italiana vietava la ricostituzione del Partito Fascista, poneva anche delle limitazioni temporanee al diritto di voto e della eleggibilità dei capi dell’ex regime.

Sul filo di lana veniva poi promulgata la legge Scelba, il 20 giugno 1952 n. 645 ( norma di attuazione della XII DT della Costituzione). Questa legge  vietava, in via definitiva e non transitoria la ricostituzione del partito fascista. Qui si definisce l’importanza della semiotica che va ben oltre l’etimologia. Dunque, definire il fascismo in base alla etimologia è quanto mai arduo, trattandosi di un fenomeno complesso e fenomenologicamente polimorfo (questo vale anche per il comunismo, per le democrazie occidentali, per il capitalismo). Interviene quindi la semiotica. Ossia la significazione che un qualche cosa di materiale (il partito fascista) produce su un concetto astratto (il fascismo). Venivano forse condannate le idee proposte dai fasci di combattimento del 1919? Il suffragio esteso alle donne, l’orario di lavoro definito, la laicità dello stato. Certo che no.

Il legislatore intendeva colpire alcuni aspetti ritenuti patognomonici della ideologia fascista. La violenza quale metodo di lotta politica, la denigrazione delle istituzioni, il razzismo. Se leggiamo l’articolo 1 di questa legge vediamo appunto come vengano identificate come “ fasciste” «una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque che persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista…».

Si evince quindi come non sia tanto il nome ad identificare un soggetto quanto una metodologia adottata e le azioni compiute. Il nesso semiologico   era chiaro. La definizione di fascista quindi potrebbe essere «colui che vuole sopprimere libertà costituzionali, pratica la violenza come mezzo di lotta politica, propugnare il razzismo».

Saltiamo quindi a piè pari 50 anni ed arriviamo ai giorni nostri. Vorrei tralasciare la legge mancino che essendo una legge che punisce non solo i fatti ma anche la semplice diffusione di una propria idea, potrebbe rientrare nel novero delle leggi  “fasciste”. In pratica: vi è libertà di pensiero purché questi pensieri siano simili ed in linea con il pensiero dominante, se sono contrarie non le perseguo con la confutazione argomentale ma con il carcere ( e comunque a senso unico).

Chi forse non si ricorda dello slogan “uccidere un fascio non è reato”, non era forse una manifestazione di superiorità? Forse era implicito che potevi massacrare a colpi di chiave inglese un ragazzo di 16 anni in quanto “fascista” e quindi non appartenente al genere umano? Eppure alcuni di questi artefici democratici ora ricoprono importanti ruoli nelle istituzioni.

Tornando ai giorni nostri, dopo più di 50 anni dalla legge Scelba osserviamo quella che è la situazione attuale. Gruppi vari, autoreferenziali impediscono o cercano di impedire ad altri (non solo a formazioni ritenute “ fasciste” ma anche ad altri ritenuti, secondo la dottrina maoista, revisionisti e traditori dell’ortodossia: Sansonetti docet).

Questo lo fanno con l’uso della forza, ossia usando la violenza come metodo di lotta politica.

Ergo, il concetto di applicazione della legge Scelba è quanto mai elastico. Ma se una legge, invece di essere uguale per tutti prevede che alcuni siano più uguali di altri ed altri lo siano di meno, non è forse una legge che viola i dettami della Costituzione?

Invocare la Costituzione ma poi agire secondo principi contrari forse non sarà ancora ricostituzione del PNF ma è segno di una notevole dose di ipocrisia. Concludendo. La comunicazione in questo caso risulta grandemente artefatta in quanto i significanti non coincidono con i significati. Assistiamo ad una interpretazione  personale ed opportunista tra l’oggetto ed il suo significato ed quindi all’instaurarsi di una anomalia del linguaggio. Potrebbe trattarsi di un errore ma allora intendiamoci sul significato di errore. Errore sarebbe se l’interpretazione fosse fatta  per carenza di informazione e/o per ignoranza. Questo avverrebbe in buona fede. Se investo un pedone perché non l’ho visto è un errore nella mia valutazione delle capacità di percezione e quindi una azione colposa. Si tratta di dolo se si è coscienti di tale discrimine ma si utilizza la confusione del linguaggio per confondere le idee o propugnare le proprie in modo non corretto. Se investo il pedone che ho visto commetto un reato doloso.  La semiotica non sarà una scienza esatta, ma qualche volta è meno esatta del solito e più funzionale ai “soliti”.