L'antisionismo, l'antisemitismo e la norma giudiziaria
di Maria Morigi - 11/08/2026

Fonte: Maria Morigi
Una recentissima decisione giudiziaria britannica destinata probabilmente a pesare anche sul dibattito europeo, ha fissato un principio importante: l’antisionismo, in quanto posizione politica e filosofica, è una convinzione legittima e protetta dalla legge, purché naturalmente non si traduca in minacce, discriminazioni, incitamento all’odio o alla violenza, cioè in comportamenti che costituiscano autonomamente un illecito.
Il caso è quello del professor David Miller, licenziato dall’Università di Bristol dopo le polemiche suscitate dalle sue posizioni sul sionismo. Già nel 2024 un Employment Tribunal aveva stabilito, per la prima volta nel Regno Unito, che le sue convinzioni antisioniste rientravano tra le philosophical beliefs protette dall’Equality Act 2010. Il 4 agosto 2026 l’Employment Appeal Tribunal ha confermato quella decisione, conferendole un peso giuridico assai maggiore perché proveniente da un giudice d’appello.
Ed è importante capire quali fossero esattamente le convinzioni sottoposte al giudizio. Miller sostiene che il sionismo politico, inteso come ideologia secondo la quale debba essere costituito e mantenuto in Palestina uno Stato per il popolo ebraico, sia «intrinsecamente razzista, imperialista e coloniale» e che, proprio per questo, debba essere contrastato. È precisamente questa convinzione che il tribunale ha ritenuto meritevole della protezione prevista dalla legge britannica.
Il significato della decisione è quindi molto più ampio della semplice possibilità di criticare il governo Netanyahu, la guerra di Gaza o le politiche degli insediamenti. Si può contestare lo stesso fondamento politico del sionismo e sostenere che la costituzione e il mantenimento di uno Stato basato su quel principio siano razzisti, coloniali o privi di legittimità, senza che questa posizione diventi per ciò solo illecita. Il tribunale ha anzi osservato che la questione se tali convinzioni siano giuste o sbagliate non è ciò che il giudice deve stabilire e che anche convinzioni politiche fortemente controverse possono godere della tutela della libertà di pensiero e di espressione.
Naturalmente questo non significa che tutto ciò che viene detto in nome dell’antisionismo sia lecito. Il confine rimane netto: attaccare gli ebrei in quanto ebrei, discriminarli, minacciarli o incitare alla violenza rimane perseguibile. Lo stesso tribunale ha attribuito rilievo al fatto che Miller non nutrisse ostilità verso gli ebrei o l’ebraismo e non sostenesse la violenza come mezzo di lotta contro il sionismo.
Ma proprio qui sta la novità politica della decisione: antisemitismo e antisionismo non possono essere considerati automaticamente sinonimi.
È un principio particolarmente rilevante mentre in diversi Paesi europei si discutono norme che, attraverso l’utilizzazione legislativa della definizione IHRA di antisemitismo e dei suoi indicatori, rischiano di avvicinare le due categorie. La sentenza britannica va nella direzione opposta: una persona può considerare il sionismo un’ideologia razzista e coloniale, può opporsi all’esistenza di uno Stato fondato su tale principio e può sostenerne una trasformazione radicale senza che ciò costituisca, di per sé, antisemitismo o un illecito.
Non siamo quindi davanti a una sentenza che autorizza l’odio. Siamo davanti a una decisione che tutela una posizione politica, anche radicale, e che traccia una distinzione fondamentale: criticare o rifiutare il sionismo riguarda un’ideologia e un progetto politico; colpire gli ebrei riguarda invece persone individuate per la loro origine o religione.
Ed è proprio questa distinzione che i legislatori europei, Italia compresa, difficilmente potranno ignorare mentre discutono nuove norme contro l’antisemitismo.
