Newsletter, Omaggi, Area acquisti e molto altro. Scopri la tua area riservata: Registrati Entra Scopri l'Area Riservata: Registrati Entra
Home / Articoli / I castelli della finanza: schiavitù sott’Intesa…

I castelli della finanza: schiavitù sott’Intesa…

di Luigi Di Stefano - 02/03/2009

“qui non habet in aere, luat in corpore”
(chi non ha denaro, paghi con il corpo)

Questo era il destino che le società antiche riservavano al debitore insolvente, gli Ebrei, gli Egizi, i Greci. E nella Roma delle origini le cose non andavano diversamente. Le leggi delle XII Tavole (emanate nel 453 - 452 a.C.) attribuirono il debitore nella piena proprietà del creditore, che acquistava il diritto di tradurlo, con una catena al collo, nella propria casa, di percuoterlo con un nerbo di bue, di porlo in ceppi, di peso non maggiore di quindici libbre, con il solo obbligo di dargli giornalmente un pane di farro (”secum ducito, vincito, aut nervo aut compedibus quindecim pondo ne maiore, aut si volet, minore vincito, libra farris in dies dato”).  Trascorso il termine di trenta giorni, se il debitore non pagava, o se in seguito alle pubblicazioni che dovevano farsi per tre mercati consecutivi, nessuno si presentava a pagare per lui, egli era posto in schiavitù del creditore, che poteva eseguirne la vendita agli stranieri al di là del Tevere, oppure ucciderlo, spartendone le membra con gli altri creditori: “tertiis nundinis partis secanto; si plus minusve secuerunt, ne fraude esto” (Tab. III, 6): dopo il terzo mercato sia fatto a pezzi; non commettono reato (i creditori che, in proporzione al credito vantato), ne dissezionano una parte maggiore o minore.

castelli-di-finanza_il-fondo-magazineSoltanto nell’anno 428 di Roma (326 a.C.), autorevolmente afferma Tito Livio, una sommossa popolare, provocata, in generale, dal continuo susseguirsi del macabro rituale di cui erano vittime i debitori insolventi, e, nel caso particolare, dalla sodomizzazione del debitore, portò all’emanazione della “Lex Poetelia Papiria” che, ponendo il principio per cui la vera garanzia dei creditori doveva ricercarsi nel patrimonio e non nella persona del debitore, (”pecuniae creditae bona debitoris, non corpus obnoxium esse”), sovvertì radicalmente le basi del precedente regime dell’insolvibilità.

Avvenuta la completa distruzione dell’Impero Romano di Occidente, nella seconda metà del secolo VI, causata dalla tremenda invasione in Italia dei Longobardi, al diritto dei vinti si sostituì quello dei vincitori, che comunque per la ferocia eguagliò quello decemvirale romano: la sorte riservata al debitore inadempiente rimase lo stato di schiavitù o la perdita della vita.  L’insolvibile poteva sottrarsi a così dura condizione o con la “obnoxiactio”, la volontaria costituzione in perpetua servitù del creditore, oppure con il “crene cruda” l’accettazione di un congiunto di pagare in sua vece.

Trascorsi alcuni secoli, il graduale affrancamento delle città italiane dai vincoli feudali, l’adozione di autonomi ordinamenti, l’istituzione delle magistrature comunali, la sempre più rapida espansione del commercio, determinarono l’elaborazione del diritto comune e di quello statutario, i quali trovarono la loro base nelle tradizioni legislative romane.  Diverse quindi furono le procedure per garantire il diritto dei creditori di fronte ai debitori inadempienti, ma tutte basate sul concetto che il debitore cessava di essere “persona”, e diventava una “cosa” su cui si potevano esercitare diritti di servitù e di morte. In estrema sintesi, può concludersi affermando che tale sistema si protrasse fino a che venne spazzato via, definitivamente e per sempre, dalla Rivoluzione Francese (1789).

Bisogna precisare che nelle società antiche schiavitù e servitù erano legalizzate: lo schiavo era il vinto in guerra e la sua discendenza, come pure il servo della gleba e la sua discendenza erano condannati a questa condizione dall’ordinamento feudale. Niente di strano che si facesse schiavo o servo chi diventava “insolvente” in società che non avevano neppure il concetto di “diritti inalienabili della persona”. E che anzi si basavano proprio sul principio che una aliquota del corpo sociale venisse privata dei diritti e divenisse quindi merce, schiava o serva a vantaggio degli altri.

Occorre però dire che anche nelle società antiche, a Roma in particolare (e quindi nell’impero romano) l’insolvenza doveva essere decretata da un magistrato, ed era il creditore a dover dimostrare la legittimità del suo credito, altrimenti veniva egli stesso punito. E il Diritto Romano non ammetteva che un cittadino romano potesse essere giudicato da un tribunale straniero. Solo fino al 326 AC il cittadino romano poteva essere venduto “agli stranieri al di la del Tevere” (sarebbero gli Etruschi).

Anche se la Rivoluzione Francese, in particolare il Codice Civile di Napoleone, mise fine al servaggio per debiti in realtà il processo fu lento e difficile, e almeno in Italia si può considerare compiuto verso gli anni ‘30, e fino agli ‘90.

Negli anni ‘90, sull’onda del crollo della I Repubblica (mani pulite) e del desiderio mai sopito del settore finanziario di recuperare gli antichi privilegi di sangue viene approvato il D. Lgs 385/1993, meglio conosciuto come T.U.B. - Testo Unico Bancario.

Con il TUB si abolisce la Legge Bancaria del 1936, voluta da Mussolini e da Alberto Beneduce (il ministro delle finanze del regime, un socialista radicale che aveva messo nome alle figlie Vittoria Proletaria, Idea Socialista e Italia Libera).

La Legge Bancaria del 1936 aveva messo vincoli severissimi alle Banche, regolandone l’attività fin nei più minimi dettagli, necessità derivata dal disastro del dopo I Guerra Mondiale. E quindi ci aveva messo al sicuro da scandali e malversazioni per circa sessanta anni (addirittura le sei maggiori banche italiane erano state si salvate dall’intervento dello Stato, ma nazionalizzate (e quindi di proprietà del Tesoro, cioè degli italiani)

Insomma diventarono le B.I.N. - Banche di Interesse Nazionale che fecero onestamente il loro mestiere finanziando lo sviluppo del paese, sia le grandi opere pubbliche del regime sia la ricostruzione e il miracolo economico del dopoguerra.

Questa condizione diciamo così “social-fascista” non poteva star bene a chi aspirava a ritornarne padrone, a lanciarsi in ardite speculazioni nel mare della finanza e riportare (finalmente!) l’antico ordine sociale, che fra alti e bassi era intaccato fin dal 326 AC con sommo sdegno dei parrucconi aristocratici.

E arriva il TUB (http://www.teocollector.com/tub.htm.)

testo1_fondo-magazineOra entriamo in una materia arida e noiosa, ma sforzatevi di seguirla.

Quando ci lamentiamo dello strapotere di questo o di quello per contrastarlo dobbiamo capire i meccanismi coi quali questo strapotere si è creato.

E quasi sempre si tratta di leggi ad hoc, concepite e costruite proprio per “creare” questo strapotere rispetto a una situazione precedente. Leggi assurde dal punto di vista etico, ma concepite da chi ha la conoscenza storica e politica, e la volontà di mutare la situazione a vantaggio della propria confraternita.

Articolo 50 TUB

(Decreto ingiuntivo)

1. La Banca d’Italia e le banche possono chiedere il decreto d’ingiunzione previsto dall’articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all’estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido.

Il “decreto ingiuntivo” è un atto con cui un giudice acconsente al creditore di “ingiungere” al debitore di pagare una certa somma entro un certo termine.

Fino al 1993 la materia era regolata dal Codice Civile (Regio Decreto del 16/3/1942, n. 262) all’art. 633 del codice civile e seguenti.

Art. 633 C.C. Condizioni di ammissibilità (del decreto ingiuntivo)
Su domanda di chi e’ creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantita’ di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:  1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;

Art. 634 C.C. Prova scritta
Sono prove scritte idonee a norma del numero 1 dell’articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile.
Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro, nonché per prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un’attività commerciale, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli art. 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture (primo comma, così modificato dall’art. 8, comma 3, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432).

Art. 640 C.C. Rigetto della domanda
Il giudice se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova.  Se il ricorrente non risponde all’invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non e’ accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato.  Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in via ordinaria.

Notate la differenza?

Prima, con il Codice Civile del 1942, la Banca doveva “produrre” le scritture contabili bollate e vidimate, e tenute secondo la legge. E se il magistrato non riteneva sufficientemente giustificata la domanda la rigetta (e quindi non prende nessun provvedimento nei confronti del “presunto debitore”), con il TUB del 1993 basta la “dichiarazione di uno dei dirigenti” della Banca, e il giudice è “obbligato” ad emettere un decreto ingiuntivo.

In pratica si è esautorato il magistrato, che deve prendere per vero quello che dichiara la banca senza poter controllare le scritture contabili. Significa che la banca su sua semplice dichiarazione ottiene un decreto ingiuntivo, e se voi non pagate quello che chiede automaticamente ottiene un “precetto”, cioè vi “obbliga a pagare” e se ancora non pagate ottiene il “pignoramento”, cioè si appropria “provvisoriamente” dei vostri beni (casa, stipendio, depositi bancari) e dopo l’udienza di convalida se li vende all’asta.

Vi sembra poco?

Nemmeno nell’Antica Roma, nemmeno nei Codici Barbarici potevano fare altrettanto: invece che esibire la prova che il credito esiste basta dichiarare che il credito esiste.

Insomma, fanno il mazzo e danno le carte. E se barano?

Ottenendo un pignoramento dei beni prima ancora il presunto debitore (tale è) possa fare le sue ragioni al giudice lo mette in condizioni di sudditanza. Il malcapitato si ritrova con la casa di fatto sequestrata, i conti correnti bloccati (e quindi non può prelevare niente, i soldi che gli entrano è come se non li avesse). E questo per mesi e mesi.

E dopo questo, che già sarebbe abbastanza, il TUB introduce un’altra novità: modifica la regolamentazione della cessione dei crediti.

Anche questo vi sembrerà cosa arida e noiosa, ma è proprio così, aggiungendo altro potere allo strapotere, si è potuta costruire la cosiddetta “finanza tossica” di cui abbiamo parlato nell’articolo “Castelli di Finanza”.

Articolo 58 TUB

(Cessione di rapporti giuridici)

1. La Banca d’Italia (omissis…)

2. La banca cessionaria dà notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d’Italia può stabilire forme integrative di pubblicità (3).

3. I privilegi e le garanzie (omisis…).

4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall’articolo 1264 del codice civile.

5. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l’adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.

6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell’articolo 65 e in favore degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107.

Vediamo come regolava la materia il Codice Civile del 1942.

Art. 1264 c.c. (Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto):

“La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli e’ stata notificata.

Omissis…

Il C.C. del 1942 in una sola riga esprime un concetto fondamentale: il rapporto fra creditore e debitore è un rapporto fra due “personalità giuridiche”. E’ un contratto fra due parti, Tizio e Caio.

Se Tizio (la banca) decide di mutare il contratto a suo tempo stipulato con Caio (vendere il credito a Sempronio), ebbene Caio deve saperlo!

Ammesso che non possa opporsi alla vendita (e qui avrei da ridire) deve comunque poter sapere, per esercitare il diritto di controllo: che non gli siano addebitati i costi dell’operazione, che le condizioni rimarranno le stesse etc. Se non viene avvisato perde dei diritti fondamentali, diventa una “cosa” che può essere ceduta a piacimento ad di fuori della sua stessa sfera conoscitiva.

E infatti Il C.C. del 1942 obbliga a che l’informazione gli venga “notificata” (badate bene, “notificata” significa che ne viene portato a conoscenza con una procedura legale che gli “porta l’informazione” (http://it.wikipedia.org/wiki/Notifica)

Ben diversamente fa l’art. 58 del TUB.

-         Con il comma 2 nega al debitore il diritto di essere informato, e quindi di controllo (trasforma la “notifica” in un annuncio generico di “cessione di diritti giuridici in blocco” fra A e B sul foglio inserzioni di una gazzetta ufficiale)

-         Con il comma 4 annulla l’art. 1264 del Codice Civile del 1942 che obbligava la notifica

-         Con il comma 5 stabilisce che l’unico diritto del debitore è di pagare tutto sull’unghia

-         Con il comma 7 stabilisce che anche semplici srl o spa hanno verso il debitore gli stessi diritti della banche (e questa se possibile è proprio la peggio)

La vittima si comincia a indebitare coi parenti e gli amici per vivere e per pagare gli avvocati, nella sua banca lo cominciano a guardare come un malfattore, al lavoro si cominciano a preoccupare, e così via. La prima volta parenti e amici gli prestano volentieri qualche soldo (al lavoro non gli possono anticipare più niente) ma la seconda volta lo guardano male, la terza gli dicono che non ce li hanno… La vittima comincia a vergognarsi, comincia a colpevolizzarsi, e il più delle volte finisce i mano agli usurai coinvolgendo i parenti, comincia a sviluppare patologie immaginarie autolesioniste fino a che perde realmente la salute. Si chiama “Sindrome da Cartolarizzazione” la grande invenzione che anche nel nostro paese ha seminato omicidi colposi del sistema bancario e una infinità di suicidi.

In tale situazione i malcapitati delle cartolarizzazioni, vengono sottoposti ad una autentica aggressione psicologica e costretti a vivere in uno stato di totale insicurezza per l’imminenza della perdita della casa e per la triste sorte a cui si ritroverà esposto il proprio nucleo famigliare.  Lo stato di stress emotivo-psico-fisico, in una gran percentuale di soggetti potrebbe portare alla graduale perdita delle difese immunitarie, e di conseguenza a gravissime patologie cardiache e tumorali senza scampo, come purtroppo è accaduto in moltissimi casi descritti sul dossier SNARP 2004 (reperibile all’indirizzo internet www.snarp.it).

Conclusioni

Se per sfortuna (o fortuna, chissà, magari ci divento senatore) non fossi stato coinvolto direttamente in queste ribalderie non avrei avuto le carte del tribunale e quindi nemmeno lontanamente immaginare che esisteva questa situazione e ricostruirla.

Non voglio fare il caso personale (pubblicherò tutto su internet) ma alcune chicche è bene raccontarle.

Per un presunto debito che poteva essere meno di 10.000€ nel 1990, dopo 19 anni di silenzio arriva una società controllata da una finanziaria di Wall Street (alla canna del gas, con le azioni crollate del 90% in due mesi) che mi chiede 88.000€.

Scopro quindi di essere stato venduto tre volte, l’ultima a Londra nel 1995 a questi di Wall Street (agli stranieri al di là del Tevere, siamo al tempo di Numa Pompilio) a mia completa insaputa.

Gli telefono e chiedo: “come possiamo fare?” - Mi rispondono: “Noi non siamo esosi. Ci dice quanto guadagna, noi valutiamo la sua aspettativa di vita e ci da il 20%, ma in contanti”.

E quindi siamo alla “obnoxiactio” del diritto barbarico longobardo. Mi mandano da un loro medico che mi esamina come una bestia da soma e su questo “ci accordiamo”.

Ho scoperto che da 19 anni mi stanno applicando interessi “di contratto” (al 10,3 o al 13%, non ho capito bene).

Che da 19 anni mi stanno addebitando “spese”. A mia insaputa

Che 15.000€ versati tramite il tribunale nel 2003 sono stati “trattenuti” in uno dei passaggi intermedi mentre il debito continua a salire.

Che se faccio l’accordo sull’aspettativa di vita si prendono la somma “in conto interessi” e si rivendono il credito di 88.000 € intatto a un altro che poi me li viene a richiedere.

Che possono continuare a depredare i miei discendenti fino alla terza generazione (quindi i figli di mia nipotina che ora ha due anni)

E per “ammorbidirmi” sulla trattativa mi hanno fatto pignorare i conti correnti in banca (è bastata appunto la loro “dichiarazione”, perchè il TUB li equipara a una banca)

Insomma, mi stanno “ammorbidendo” gli squali di Wall Street (nel caso particolare Fortress Inv. Group tramite la sua controllata Italfondiario spa, aperta appositamente per compare sulla piazza di Londra bestiame venduto dalle banche italiane (nel mio caso Intesa-San Paolo)

Capito perché il TUB è stato costruito per toglierci dei diritti? Perché se lo sapevo li denunciavo subito.

E la “Legge”, che fa?

Qualche giorno fa me lo ha detto un funzionario del Tribunale Civile di Roma.

Visto l’abnorme numero dei casi hanno aperto un ufficio apposta per fare la “rinuncia all’eredità”, dove i figli, abbandonati i genitori al loro triste destino e rinunciando a ricevere anche i filmini di quando erano piccoli si sottraggono, con italica furbizia (e chissà che rabbia, a Wall Street, alla ereditarietà del “debito” che non era prevista nemmeno ai tempi di Numa Pompilio.

Insomma, lo Stato non ci ha abbandonato!

.......................................................... 

Promuovo una associazione di vittime del malaffare italiano e internazionale, perché a questi livelli muoversi da soli ci si suicida. Questi fanno il mazzo, danno le carte, e per principio barano pure.

Il sito è www.abusibancari.org , chi ha avuto un pignoramento o una vendita da un creditore che non era quello originario si può mettere in contatto con me.

Una delle prime iniziative sarà di mandare una delegazione dal Presidente Obama affinché ci liberi da queste catene. La seconda mandare la stessa delegazione dal Presidente Napolitano per fargli sapere in che condizione sono stati messi centinaia di migliaia di cittadini italiani dalle leggi dello Stato, che si adoperi per chiudere queste centrali di strozzinaggio, e così via.

Nel prossimo articolo esamineremo altri aspetti interessanti di questa faccenda.

[Ask] [del.icio.us] [Digg] [Facebook] [Furl] [Google] [LinkedIn] [MySpace] [Reddit] [Slashdot] [Sphere] [Squidoo] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]