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Strage di Bologna, capolinea di logica e diritto: zero prove ma è colpa di Cavallini

di David Romoli - 12/01/2021

Strage di Bologna, capolinea di logica e diritto: zero prove ma è colpa di Cavallini

Fonte: Il Riformista

Oltre 2mila pagine: come tutto quel che riguarda la strage di Bologna e in particolare le acrobazie volte a giustificare una condanna improbabile, per studiare le motivazioni della sentenza di condanna per la strage a carico di Gilberto Cavallini ci vorranno tempo, pazienza e stomaco forte. La coerenza e la logica non hanno mai rappresentato il pezzo forte di quelle sentenze e stavolta, almeno a una prima ricognizione, sembra che le cose siano anche più scombiccherate del solito.
Valga per tutti l’esempio più rilevante. Nel processo un fatto nuovo si era prodotto, a scapito delle intenzioni della Corte. L’analisi del dna dei resti attribuiti alla vittima Maria Fresu, chiesto inutilmente invano per decenni, era stato disposto non per chiarire se quel “lembo facciale” rispondesse davvero al codice genetico della Fresu ma per definire meglio il tipo di esplosivo adoperato. Era invece risultato che il “lembo” non poteva essere ricondotto alla giovane sarda, aprendo così due interrogativi: che fine ha fatto la ragazza in viaggio con due amiche (una delle quali sopravvissuta) e la figlia, o almeno la sua salma, e a chi appartengono i resti sbrigativamente attribuiti per quarant’anni proprio alla Fresu. Domanda particolarmente rilevante dal momento che nello stesso processo è stata accertato il soggiorno in un hotel di fronte alla stazione, nella notte del 2 agosto, di due donne fornite di documenti falsi e riconducibili al gruppo del terrorista Carlos.
Per gli estensori della sentenza non c’è nessun problema. La Fresu è stata polverizzata dall’esplosione, anche se si trovava con le amiche e la figlia distante dal punto della deflagrazione, tanto che le amiche e la figlia sono state uccise o ferite dal crollo del tetto della sala d’aspetto di seconda classe e non dall’esplosione: «L’unica spiegazione razionalmente formulabile è che la Fresu, per la sua particolare posizione rispetto all’onda di sovrappressione ne sia stata travolta in pieno e che sia stata altresì investita da massicci crolli di strutture, con l’effetto che il suo corpo sia stato smembrato e frammentato in maniera tale da non rendere più assimilabili i suoi resti, che possono essere andati a finire in contenitori residuali, poi dispersi».
Ma anche volendo accettare l’inspiegabile effetto opposto dello scoppio su persone che si trovavano vicine nello stesso posto: una polverizzata, le altre neppur ferite dall’esplosivo, resterebbe comunque il punto interrogativo su quei resti che di Maria Fresu, almeno questo è certo e ammesso anche dalla Corte, non sono. Il particolare non è ritenuto rilevante e in punta di diritto il disinteresse è anche spiegabile: il processo doveva solo verificare le eventuali responsabilità di Cavallini, non riaprire le indagini sulla strage dal momento che una verità processuale già esiste. Dunque, una volta messa da parte la necessità di scoprire la verità, perché perdere tempo con una salma sconosciuta e che in tutta evidenza si trovava vicinissima alla bomba?  Lo stesso processo contro Cavallini, peraltro, stando alle motivazioni è una pura formalità. Il milanese dei Nar infatti va considerato colpevole comunque, sulla base di quel che era già accertato, e cioè l’aver offerto ospitalità a Valerio Fioravanti e Francesca Mambro e questo “era di immediata percezione anche per il profano. Ben 28 anni fa”. Insomma più che un vero processo basta correggere l’errore commesso allora. La colpevolezza era provata a priori.
Anche le motivazioni della mattanza e dunque l’identità dei mandanti che la commissionarono non sembra essere un punto interrogativo, almeno sul piano storico se non su quello della responsabilità individuale. È stato il Deep State, cioè «un insieme di organismi militari, economici, politici, associativi, più o meno legali, dalla contiguità più o meno sommersa, e trasversali, che condizionano in modo occulto le strategie di potere, servendosi degli organi rappresentativi come schermo». L’enormità di un’affermazione del genere non dovrebbe sfuggire: dà per scontata, senza bisogno di provarla, l’esistenza di una Spectre che esercitava il potere reale in una lunga e cruciale fase della storia della Repubblica. Del resto l’opinione in libertà pare imperare ovunque. La spiegazione della data scelta per la strage, ad esempio, solo su questo si fonda: dal momento che Cavallini “aveva sviluppato una vera idolatria per Hitler” avrebbe scelto il giorno della morte del presidente Hindenburg, dopo la quale Hitler sommò il titolo di Cancelliere del Reich e quello di presidente della Repubblica.
Sin qui però la sentenza del processo Cavallini non si discosta da quelle che avevano portato alle condanne di Fioravanti, Mambro e Ciavardini, nel modo di vagliare fatti, circostanze, prove e testimonianze. Un elemento nuovo però stavolta c’è e di estrema gravità. Dodici testimoni sono stati denunciati con diverse imputazione: falsa testimonianza, calunnia, reticenza. Solo Valerio Fioravanti ha collezionato tre denunce, per un totale di 22 denunce a carico dei 12 testimoni. Non è la prima volta che qualcuno viene denunciato per un presunto crimine commesso dal banco degli imputati. Non era mai capitato che praticamente tutti i principali testimoni della difesa e gli stessi imputati fossero denunciati. Con punte di assurdità per cui persino ribadire la propria versione dei fatti può diventare oggetto di denuncia. Fioravanti, poi, è accusato anche di aver calunniato l’ex direttore dell’amministrazione penitenziaria Nicolò Amato, padre dell’attuale procuratore di Bologna, e il capitano Gianpaolo Ganzer, per aver affermato che dopo l’arresto dell’esponente dei Nar ferito gravemente, avrebbe cercato di impedire che fosse curato (particolare del resto facilmente verificabile: basta convocare il medico che curò e salvò Fioravanti nella notte tra il 5 e il 6 febbraio 1981).
Il problema però non è questa o quello specifico caso. È che una simile ondata di denunce si configura come palese intimidazione dei testimoni, e quando si intimidiscono i testimoni della difesa o si denuncia un imputato per aver ribadito la sua versione dei fatti dello Stato di diritto rimane ben poco. O forse non ne rimane nulla.