Ranucci Vs Ranucci
di Pieremilio Sammarco - 04/08/2026

Fonte: Il Riformista
Ranucci e l’incubo di essere colpito dal tanto amato metodo Report: la lettera immaginaria al Garante Privacy spedita dall’Uruguay
Una talpa degli uffici del Garante Privacy, dunque una fonte rigorosamente anonima e per questo assistita da una presunzione di assoluta attendibilità, mi ha fatto pervenire il testo del reclamo che Sigfrido Ranucci avrebbe depositato presso il Garante Privacy per lamentarsi della diffusione senza consenso delle registrazioni audio di sue conversazioni nelle quali riferisce dell’esistenza, all’interno della Rai, di fenomeni riconducibili a “mafia” e “massoneria”. La fonte, naturalmente, non ha esibito documenti, non ha consentito verifiche e ha chiesto di non essere identificata: requisiti che ne rafforzano ulteriormente la credibilità.
Ranucci nel reclamo si duole di un’artificiosa estrapolazione di singoli passaggi decontestualizzati, con conseguente alterazione della percezione complessiva del pensiero espresso. Si legge che “il trattamento di dati ha determinato un grave vulnus alla reputazione del reclamante, dimostrando come una conversazione privata, una volta isolata, montata e rilanciata mediaticamente, possa rappresentare una forma particolarmente invasiva di trattamento dei dati personali”. Egli contesta una “violazione del principio di correttezza che impone che ogni informazione sia trattata nel suo contesto originario e non venga riutilizzata per costruire una narrazione diversa”. Il principio è ineccepibile e merita di essere trasmesso in sovrimpressione all’inizio di ogni puntata di Report, subito dopo la sigla.
Lamenta altresì l’inosservanza del principio di minimizzazione che impedisce di diffondere ciò che eccede lo stretto necessario, violando il principio di proporzionalità che non può contemplare dunque telecamere nascoste, intervistati mascherati, inseguimenti nei parcheggi, frasi mozzate e tentativi di intervista mentre il malcapitato cerca rifugio altrove. Sostiene Ranucci – forse ricordando il caso Boccia – che “l’invocazione del diritto di cronaca non può trasformarsi in una licenza generale di pubblicazione di qualsiasi conversazione captata, perché l’interesse pubblico deve essere concreto, proporzionato e prevalente e a nulla può valere la curiosità del pubblico come base giuridica sufficiente a garantire legittimità”. Diversamente, si finirebbe per legittimare proprio quel modello di giornalismo investigativo che il reclamante, da sempre, ritiene eccessivamente invasivo.
Ranucci si appella al Garante, verso il quale dichiara di riporre piena e incrollabile fiducia nei suoi componenti, chiedendo in via d’urgenza la cancellazione dei dati, il blocco del trattamento e, ove tecnicamente possibile, anche la rimozione delle sue parole dalla memoria di chi le ha ascoltate. Bisogna però avvertire i lettori più impressionabili che il reclamo non esiste: è un documento immaginario, un esperimento di satira giuridica. Tuttavia, essendo pervenuto da una fonte anonima con missiva spedita dall’Uruguay, non si vede per quale ragione dovrebbe essere meno credibile di tante altre ricostruzioni televisive.
