Stati Uniti d’America e Israele: il terrorismo mondiale dell'egemone
di Sergio Caruso - 28/02/2026

Fonte: Sergio Caruso
L’attacco aereo-navale condotto questa mattina da Stati Uniti d’America e Israele contro la Repubblica Islamica dell’Iran rappresenta un salto qualitativo nell’erosione dell’ordine giuridico internazionale e conferma una tendenza ormai strutturale alla normalizzazione della guerra preventiva come strumento politico. Sotto la leadership di Donald Trump e Benjamin Netanyahu, l’uso della forza viene presentato come autodifesa anticipatoria, ma l’analisi giuridica mostra una realtà ben diversa: l’articolo 2(4) della Carta delle Nazioni Unite vieta in modo esplicito la minaccia o l’uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, salvo due sole eccezioni, ossia l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza o la legittima difesa individuale o collettiva ai sensi dell’articolo 51 in presenza di un attacco armato in atto o imminente. Nel caso odierno non risulta alcuna risoluzione del Consiglio di Sicurezza che autorizzi l’operazione, né è stata dimostrata in modo verificabile l’esistenza di un attacco armato iraniano imminente tale da giustificare una risposta preventiva; la dottrina della “pre-emption” o della “guerra preventiva” non trova riconoscimento nel diritto internazionale consuetudinario se non in presenza di una minaccia istantanea, schiacciante e inevitabile, secondo il cosiddetto criterio Caroline, condizioni che non risultano soddisfatte. Colpire infrastrutture militari e centri decisionali con l’obiettivo dichiarato o implicito di decapitare la leadership politico-militare iraniana e di favorire un cambio di regime significa oltrepassare la soglia della difesa e collocarsi nell’ambito della coercizione armata finalizzata alla trasformazione forzata dell’assetto interno di uno Stato sovrano, pratica che la giurisprudenza e la prassi internazionale hanno ripetutamente stigmatizzato come violazione del principio di non intervento. Quando la forza viene utilizzata non per respingere un’aggressione in corso ma per intimidire una popolazione, destabilizzare istituzioni e imporre un mutamento politico, il confine con ciò che molti giuristi definiscono terrorismo di Stato diventa estremamente sottile: la violenza organizzata è impiegata per produrre un effetto psicologico e politico su larga scala, mirando non solo a obiettivi militari ma alla volontà collettiva di un popolo. In questa prospettiva, l’operazione odierna non appare come un atto di tutela della sicurezza internazionale, bensì come un’azione unilaterale che svuota di significato il sistema di sicurezza collettiva costruito dopo il 1945. Quanto alla reazione iraniana contro basi statunitensi nella regione e contro obiettivi israeliani, essa viene rivendicata da Teheran come esercizio del diritto di legittima difesa ex articolo 51, e sul piano strettamente giuridico la valutazione dipenderà dalla proporzionalità e necessità delle contromisure adottate; resta tuttavia il dato che la sequenza causale è stata innescata dall’attacco iniziale. Anche l’eventuale chiusura dello Stretto di Hormuz solleverebbe questioni complesse relative alla libertà di navigazione e al diritto del mare, ma verrebbe giustificata dall’Iran come contromisura in risposta a un uso illecito della forza, inserendosi nel dibattito sulle ritorsioni e sulle contromisure armate e non armate nel diritto internazionale. L’aspetto più inquietante di questa escalation è la progressiva trasformazione del linguaggio giuridico in copertura retorica per operazioni che perseguono obiettivi geopolitici di egemonia regionale: se la categoria di “minaccia potenziale” diventa sufficiente a legittimare bombardamenti contro uno Stato sovrano, l’intero impianto normativo che limita la guerra viene svuotato. In definitiva, l’attacco di oggi non solo espone il Medio Oriente a una spirale di conflitto incontrollabile, ma costituisce un precedente pericoloso che indebolisce la proibizione dell’uso della forza, pilastro dell’ordinamento internazionale contemporaneo; ed è proprio questa normalizzazione della violenza preventiva, esercitata senza mandato e con finalità di coercizione politica, a conferire all’operazione un carattere che molti osservatori non esitano a definire terroristico nella sua essenza strategica, poiché mira a piegare con il terrore e la distruzione la volontà di uno Stato e della sua popolazione.
Nota – Il criterio Caroline: il cosiddetto “criterio Caroline” deriva da uno scambio diplomatico del 1837 tra Stati Uniti e Regno Unito a seguito dell’incidente della nave Caroline; esso stabilisce che la legittima difesa preventiva è ammessa solo quando la necessità dell’azione sia “istantanea, schiacciante e non lasci scelta di mezzi né momento per la deliberazione”, imponendo inoltre il requisito della proporzionalità della risposta.
Nel dipinto, la nave Statunitense Caroline mentre precipita nelle cascate del Niagara dopo essere stata attaccata e incendiata da militari britannici.

