Cronache dal funerale della costituzione
di Andrea Zhok - 31/12/2025

Fonte: Andrea Zhok
Due parole sulla sentenza della Corte Costituzionale 199 depositata qualche giorno fa ed avente per oggetto la legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale (e di quel paraobbligo che fu il Green Pass: non ti obbligo fisicamente ma ti tolgo lo stipendio se non lo fai).
Come ampiamente previsto e prevedibile la Consulta ha ribadito il proprio stesso lasciapassare, dato con la precedente sentenza del novembre 2022.
La motivazione della sentenza attuale, già ampiamente commentata, fa un’affermazione cruciale: l’obbligo vaccinale sarebbe stato 1) legittimato dalla necessità di tutelare la salute pubblica prevenendo i contagi, e 2) tale funzione sarebbe stata legittimata dallo stato delle conoscenze del momento (“le evidenze scientifiche disponibili all’epoca”).
Ad 1)
Già il primo punto è interessante, perché mette in campo un principio di subordinazione del diritto individuale sulla base di un’istanza di bene collettivo. Questo principio, pur essendo comprensibile, non è affatto ovvio. Non basta appellarsi retoricamente al “bene pubblico” perché questo appello sia sensato. Come la storia esemplifica in una molteplicità di casi ci si può appellare alle ragioni superiori del bene comune per giustificare le peggiori porcate. Un tale principio ha senso, se e quando lo ha, solo in quanto implementa un ragionamento utilitaristico, tale per cui i danni prodotti da una certa coercizione individuale siano più che compensati dai benefici che ricadono su tutti gli altri membri della società. E qui è interessante notare che nessuno né al tempo né oggi si è mai esercitato in una simile (complessa) valutazione utilitaristica. Per farlo sarebbe stato necessario valutare numericamente i rischi dell’inoculazione e i benefici collettivi attesi dagli effetti dell’inoculazione, e questo calcolo si sarebbe dovuto fare non in maniera forfettaria, ma per fasce di età, visto che nella fattispecie rischi e benefici erano distribuiti in maniera drammaticamente asimmetrica. Sarebbe stato bello avere a disposizione questo calcolo al tempo, in modo da avere oggi la possibilità di smontarlo. Ma a nessuno venne in mente di produrlo. Bastava la persuasione collettiva media che i benefici sovrastavano i rischi. E siccome la persuasione collettiva media era disposta dall’unisono dei media, non c’era materia del contendere. Retorica pubblica camuffata da ragione pubblica.
Ad 2)
Il secondo punto è però assai più interessante perché introduce l’idea che a giustificare l’operazione fosse sufficiente lo stato delle conoscenze del momento. Questo punto è particolarmente interessante per la semplice ragione che chiunque non si sia sistematicamente tappato occhi e orecchie oggi sa che il presupposto “scientifico” del momento era puramente e semplicemente falso. La vaccinazione non fermava la trasmissione del virus, il vaccino non era stato né prodotto né testato per avere quel risultato.
Si potrebbe dire che, poverini, mica c’avevano la sfera di cristallo, come potevano saperlo? Ecco, qui ci sono due questioni che devono essere chiarite.
2.1) La prima questione ha a che fare con l’idea di “evidenze scientifiche disponibili all’epoca”. Se anche tali evidenze scientifiche all’epoca ci fossero state (e noi sappiamo che non c’erano), ciò che dovremmo chiederci è: qualunque momentanea “evidenza scientifica”, che dura lo spazio di un mattino, qualunque “prova scientifica” per cui ci siano in questo semestre degli argomenti a favore può diventare una ragione sufficiente per adottare norme legislative conformi? Per di più norme coercitive della libertà individuale? Dovrebbe essere chiaro e noto agli eccellenti giuristi – e se non gli è noto si muniscano di qualche decente storico della scienza – che i risultati scientifici prima di essere considerati probanti attraversano un lungo periodo di libera discussione e consolidamento probatorio. Solo a Hollywood c’è un “experimentum crucis” dopo di che una verità scientifica viene certificata in maniera inconcussa. Se oggi ci fosse un’epidemia di vaiolo potremmo ricorrere all’antivaiolosa sulla scorta di un’evidenza scientifica consolidata. Come tutte le evidenze scientifiche, anche quella potrebbe rivelarsi ad un certo punto labile, ma in un simile caso il giurista potrebbe legittimamente parlare di “evidenze scientifiche disponibili all’epoca”. Ma se cominciamo a considerare “evidenza scientifica disponibile all’epoca” qualunque cosa che momentaneamente, per qualche mese, viene accreditata da qualche articolo scientifico, dovrebbe essere chiaro a tutti che si apre in questo modo uno spazio infinito per ogni tipo di abuso.
L’obsolescenza degli articoli scientifici è enorme e il numero di articoli pubblicati e poi ritirati è colossale. Se qualunque governo può utilizzare qualunque “evidenza scientifica” similmente cursoria per stabilire una legislazione coercitiva emergenziale, siamo di fronte a un fatto che snatura completamente il concetto stesso di diritto.
Di fatto con un pizzico di manipolazione a buon mercato si può giustificare letteralmente qualunque cosa.
2.2) La seconda questione è ancora più clamorosa, ed è data dal fatto che al tempo quelle “evidenze scientifiche” puramente e semplicemente non c’erano. C’erano a reti unificate pagliacci in doppio petto e televirologi in libera uscita che spergiuravano che quelle evidenze ci fossero, ma non c’erano. Di più, siccome il governo doveva avere in mano la documentazione fornita dalla casa farmaceutica, in cui si scrive nero su bianco che non era stato fatto alcun test sull’efficacia dell’inoculazione intorno alla trasmissibilità, il governo ha fondato le sue decisioni consapevolmente su una menzogna (a meno che non si voglia credere che per il ministro della salute “evidenza scientifica” fosse qualche battuta dei televirologi a molla e non si fosse peritato di valutare la documentazione disponibile).
A parte la mancata documentazione, ricordo sommessamente che focolai in gruppi di vaccinati erano stati documentati sin da marzo 2021 (ricordo il primo in Scozia), e ricordo che articoli che certificavano (prima facie) come la carica virale nelle vie aeree dei vaccinati fosse eguale a quella dei non vaccinati. (Nel mio piccolo cercai, al tempo, di attrarre l’attenzione in TV su uno di questi articoli, pubblicato dal prestigioso British Medical Journal, ottenendo solo di essere dileggiato e ricavandone un’ulcera gastrica).
Ma ovviamente, se per la Corte Costituzionale, conta come “evidenza scientifica disponibile all’epoca” l’opinione pubblica media, in cui tutte le evidenze contrarie - essendo state sistematicamente screditate – non potevano in alcun modo imporsi, beh, credo sia chiaro a tutti come la china che si è presa con questa sentenza è quella della morte del diritto e del trionfo dell’arbitrio.
La semplice verità – al netto di tutti i ragionamenti svolti più sopra – è che la Corte Costituzionale ha coperto pragmaticamente il governo e le sue decisioni. Lo ha fatto perché non farlo avrebbe dato la stura ad un profluvio di ricorsi e ad una delegittimazione dello stato, tutte cose che - nel momento in cui serve tenere la barra a dritta in vista del futuro orizzonte bellico - si volevano accuratamente evitare.
Dunque è tutto perfettamente comprensibile e tutt’altro che inaspettato. Solo dev’essere chiaro che qui la giustizia non c’entra più nulla. La separazione dei poteri, precondizione fondamentale per l’esistenza di uno stato di diritto è finita, e con ciò è morta la Costituzione e la democrazia che essa sanciva.
