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Riflessione sulla morte (presunta) dell'Art. 27 della Costituzione italiana

di Lorenzo Borrè (*) - 01/09/2010

Questa volta è accaduto a Marcello Dell'Utri, a Como, in una manifestazione in cui si parlava di cultura.

Doveva presentare un libro, ma gli è stato impedito da una gruppo organizzato che, in un crescendo di schiamazzi, ne ha sovrastato la voce, zittendolo e costringendolo, di fatto, ad abbandonare la manifestazione..

Al confronto civile, pacato, intelligente, si è preferita, dunque, ancora una volta, la prepotenza.

E dà da pensare che ad animare la gazzarra siano stati ambienti politici e culturali che usualmente invocano la laica sacralità della Costituzione italiana, quella stessa Costituzione che, all'art. 27, considera non colpevole l'imputato sin quando l'eventuale colpevolezza non sia riconosciuta da una sentenza definitiva.

E peraltro nessuna norma penale del nostro ordinamento prevede la pena accessoria della condanna del reo al silenzio tombale; son cose che appartengono ad altri contesti, che poco hanno a che fare con lo Stato democratico.

Siamo convinti, ed è chiaramente ricordato nello Statuto dell'Associazione “21 e 33”, che la dialettica democratica non possa mai affermarsi, pena il suo snaturamento, con la riduzione al silenzio dell'avversario.

Lascia quindi interdetti la seguente dichiarazione, ascritta ad Antonio Di Pietro da alcune agenzie di stampa: ''La presa di coscienza della popolazione e' sempre piu' forte. E se personaggi come Dell'Utri vengono cacciati a suon di fischi dalle piazze, forse il risveglio sociale non e' poi cosi' lontano. C'e' ancora un'Italia capace di indignarsi. Ed e' proprio da qui che si deve ripartire. Iniziamo a zittire quelli come Dell'Utri in tutte le piazze d'Italia”.

A tacer del resto, che comunque fa accapponare la pelle, chi dovrebbe individuare “Quelli come Del'Utri”?

In base a quale personale manuale lombrosiano si stabiliranno gli standard dei “degni di parola”?

Dell'Utri può piacere o non piacere, ma è anche sulla sua persona che si misura la robustezza della democrazia, che non può tollerare, né ora né mai, linciaggi, materiali o morali che siano.

 

Rilanciamo quindi la proposta di modifica dell'art. 294 del codice penale, già presentata dall'Associazione “21 e 33” e che, qui di seguito si riporta:

 

Proposta di legge: Modifiche al codice penale in materia di delitti contro i diritti civili e politici del cittadino

 

l'Associazione 21e33 onlus,

premesso

 

che il pacifico e libero esercizio dei diritti civili sanciti dagli artt.17 e 18 della Costituzione italiana rappresenta requisito indefettibile per l’effettiva democraticità dell’ordinamento politico nazionale, in quanto solo attraverso il concreto esercizio di detti diritti, coniugati con quelli riconosciuti dagli artt. 21 e 33 della nostra Carta Fondamentale, è possibile realizzare una democrazia realmente partecipata e non meramente formale;

che, proprio in tale ottica, l’art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali;

che, tuttavia, negli ultimi anni si è più volte verificato che le Autorità di Pubblica Sicurezza abbiano vietato ad associazioni di cittadini il diritto di riunirsi in luogo pubblico e ciò in quanto fazioni avverse, appreso che i loro antagonisti politici avevano intenzione di organizzare una manifestazione pubblica o un corteo, avevano proclamato l’intenzione di opporsi fisicamente all’esercizio di tale diritto (disconosciuto cometale, nonostante il chiaro disposto dell’art. 17 Cost.), di talché laQuestura ha posto il divieto a dette manifestazioni allegando ragioni di ordine pubblico;

che sussiste il concreto rischio che la dinamica che ha portato al divieto di manifestazioni pubbliche da parte di minoranze politiche (sia di destra che di sinistra) diventi una prassi dagli effetti liberticidi;

che la Corte Europea dei Diritti Umani con la sentenza n. 1543/6 del 3.5.2007 ha affermato che il diritto alla libertà di riunione e associazione implica obblighi positivi a carico dello Stato, e che pertanto le Istituzioni devono adottare ogni provvedimento utile a garantire l’effettivo esercizio di tali diritti impedendo che essi siano conculcati da atti di violenza o da minacce di atti di violenza;

che la legislazione italiana vigente prevede, all’art. 294 c.p., la punizione delle sole condotte di impedimento o ostacolo all’esercizio dei diritti politici (previsti dagli artt. 48 e segg. Cost. it.), mentre l’art.3 D.c.p.s. 3.12.1947, n. 1546 punisce l’impedimento e/o l’ostacolo del legittimo esercizio dei diritti civili solo se tali impedimenti e/o ostacoli siano frapposti da chi svolge attività fascista o diretta alla restaurazione dell’istituto monarchico;

che le norme suddette – di carattere evidentemente emergenziale e risalenti ai primi anni di vita delle allora ancora fragili istituzioni repubblicane - non sono idonee a salvaguardare il legittimo esercizio dei diritti civili allorché esso sia impedito e/o ostacolato da soggetti e/o formazioni diverse da quelle che esercitano attività fasciste o dirette alla restaurazione dell’istituto monarchico.

 

Tanto premesso, l'Associazione Le chiede di volersi fare promotore della

modifica il testo dell’art. 294 del codice penale attualmente vigente con il seguente altro:

 

Proposta di legge

Modifiche al codice penale in materia di delitti contro i diritti civili e politici del cittadino

 

Art. 1

 

1. Al libro secondo, titolo I, capo III, del codice penale, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Dei delitti contro i diritti civili e politici del cittadino».

 

2. L’articolo 294 del codice penale è sostituito dal seguente:

 

«Art. 294. – (Attentati contro i diritti civili e politici del cittadino). -

Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l’esercizio di un diritto civile e politico, ovvero determina taluno a esercitarli in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica a chi indicendo o organizzando iniziative atte a impedire il legittimo esercizio di diritti civili da parte di taluno,

determina l’Autorità a vietare o a limitare l’esercizio di detti diritti per motivi di sicurezza o di ordine pubblico».

 

(*) segretario direttivo dell'Associazione 21 e 33.