A chi interessa la separazione delle carriere?
di Stefano De Rosa - 18/03/2026

Fonte: Italicum
Il clima di falsità e di provocazioni continue che contraddistingue la campagna referendaria per la riforma dell’ordinamento giudiziario è indicativo di una partita più ampia e differita che investe gli schieramenti politici in vista dell’appuntamento elettorale del 2027. E non solo
L’avevamo previsto a dicembre che il dibattito sul referendum confermativo sulla separazione delle carriere dei magistrati non sarebbe stato circoscritto all’ambito giuridico, dunque al merito tecnico degli interventi oggetto di revisione costituzionale. Mai, però, avremmo immaginato che la seguente disputa politica si sarebbe trasformata in una rissa degna di un combattimento clandestino tra cani. Con relativi pronostici e scommesse.
L’IPOCRISIA DEL NO
Non è nostra intenzione soffermarci nuovamente sul testo del quesito, peraltro aggiornato a seguito di nuova zelante formulazione presentata dal cosiddetto Comitato dei 15 volenterosi, con la specificazione degli articoli della Carta modificati, ed accolta in punta di diritto dall’Ufficio centrale del referendum della Corte di Cassazione lo scorso 6 febbraio.
Si è trattato, sia detto incidentalmente, di un’iniziativa strumentale ed ipocrita che nella sostanza non ha apportato innovazioni di contenuto al tema referendario, ma, in quanto sostenuta dalla domanda di oltre cinquecentomila elettori, è stata indubitabilmente posta a pretesto per un allungamento dei termini finalizzato al posticipo della data referendaria in vista di un asserito recupero di consenso del fronte del No, ma, più prosaicamente, anche per permettere che il Consiglio Superiore della Magistratura in scadenza possa a breve essere rinnovato, per ragioni cronologiche, con le vecchie regole (leggasi: logiche correntizie).
Ci limiteremo a richiamare alla memoria recenti episodi, commenti e considerazioni che, con ogni evidenza, determineranno o influenzeranno il comportamento degli aventi diritto al voto e, dunque, il risultato di un esercizio di partecipazione democratica esautorato, come mai avvenuto nelle precedenti analoghe occasioni, di ogni consapevole riferimento all’art. 138 della Costituzione.
LA LIBERTà DI COSCIENZA
Non sembri ozioso, ma è opportuno premettere due osservazioni: lo strumento referendario, tanto abrogativo di una legge ordinaria o di un atto avente valore di legge (art. 75 Cost.) quanto confermativo di riforme costituzionali (il citato art. 138 Cost.), quale fonte di diritto, rappresenta la “seconda scheda” a disposizione del popolo per esercitare la sua sovranità, per farsi a suo modo legislatore. Conscio, beninteso, che mentre un voto in Parlamento può essere riparato, una sconfitta al referendum equivale ad una condanna senza appello.
La logica binaria sottesa al suo funzionamento, inoltre, non esclude, anzi suggerisce, da un lato, il superamento della rigida appartenenza politica dei votanti, diretta derivazione di una loro sensibilità socio-ideologico-culturale che invita ad identificarsi in un partito o movimento politico; dall’altro, il libero posizionamento su un tema referendario specifico, che può registrare tra due cittadini originali e sorprendenti eterogenesi dei fini.
La lettura combinata delle due citate considerazioni permette di meglio comprendere la proiezione nel diritto positivo del principio di libertà di coscienza. Gli esordi dell’esperienza referendaria in Italia, a partire dalla metà degli anni ’70, ne costituiscono un paradigma. Da quella stagione, il ruolo di interprete della libertà di coscienza – quindi di scelta – fu svolto nominalmente dalla sinistra nelle sue articolate coniugazioni: radical-libertaria, extraparlamentare, social-comunista, laico-liberale.
Nel maggio del 1974 (e del 1981) – ecco il punto – ad esercitarla nel segreto della cabina fu, di fatto, parte rilevante dell’elettorato moderato e borghese che, contravvenendo ad atavici precetti religiosi, morali e pedagogici propri di una mentalità conservatrice sedimentata nei costumi sociali e familiari italici, sancì – con delibera “confermativa” – l’osteggiato diritto al divorzio e all’aborto.
IL CENTRALISMO DEMOCRATICO
A distanza di mezzo secolo, nell’attuale vicenda della separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente, la sinistra dimostra di avere poca dimestichezza con la libertà di coscienza e con l’analisi critica della realtà, preferendo rifugiarsi nella comfort zone delle strutture ideologiche ispirate ad un manicheismo fideistico (inadatto a coniugarsi con le ragioni e la complessità della politica), proprio quello dal quale cinquant’anni fa gli elettori di destra avevano saputo emanciparsi.
La conferma viene dall’insofferenza dei principali esponenti dei partiti e della base elettorale allineata alle leadership progressiste verso le posizioni assunte sul referendum dalla cosiddetta “Sinistra che vota Sì”; un disagio che, con schema esemplificativo, inizia con il rispetto formale per la pluralità come ricchezza del dibattito e con la tolleranza verso posizioni disallineate, per giungere all’accusa di tradimento del centralismo democratico e di intelligenza col nemico. Ma la leninistica “libertà di discussione, unità d’azione” mal si concilia con il voto personale, eguale, libero e segreto riconosciuto dall’art. 48 Cost. E, aggiungiamo, in questo caso, binario.
Autorevoli e competenti esponenti di sinistra parlamentare e togata (il solo nome di Augusto Barbera sarebbe sufficiente, ma potrebbero aggiungersi quelli di Stefano Ceccanti e di Enrico Morando), poiché attivi a favore della riforma costituzionale con dichiarazioni ed interviste, nonché in veste di promotori di Comitati per il Sì (peraltro in linea con gli storici orientamenti della sinistra) sono percepiti dal fronte del No – cioè dai custodi dell’ortodossia e della verità, della Costituzione e della democrazia – come compagni che sbagliano, nei confronti dei quali è pertanto lecito dubitare della buona fede e dell’onestà intellettuale riconosciuta loro fino a pochi mesi fa. Dunque, sospettati di deviazionismo.
LE RAGIONI DI UN’ORDALIA
Perché il dibattito si è così esacerbato? Perché la propaganda dei due schieramenti – a cominciare dall’ignobile campagna a favore del No nelle stazioni ferroviarie a cura del Comitato “Giusto dire No” dell’Anm volta a carpire fraudolentemente la buona fede dell’elettore veicolando il messaggio di una inesistente sottoposizione della magistratura all’esecutivo – si è inopinatamente incanaglita? La risposta si compone di alcuni elementi da posizionare nel corretto ordine e porre poi in relazione.
Innanzi tutto in un referendum confermativo di una riforma costituzionale la Carta non prevede il quorum di partecipazione, ma solo quello di deliberazione. Non è necessario cioè che il numero dei votanti superi la soglia del 50% + 1 degli aventi diritto al voto per rendere valida la consultazione. Se si recassero alle urne soltanto cinque milioni di cittadini (circa il 10%) e due milioni e mezzo + 1 votassero No la riforma verrebbe bocciata. Questa regola, tuttavia, è necessaria ma non sufficiente a spiegare compiutamente un clima da guerra civile (i ripetuti gravi scontri di piazza possono giustificare questa formula) che da inizio anno accompagna il dibattito pubblico.
Ad essa si aggiunga l’attesa della prossima scadenza elettorale del 2027 vissuta a sinistra con lo stesso rancoroso sentimento di revanche che inquinò la campagna politica del 1996. Non disgiunta, interviene, poi, l’ancor più imminente riforma della legge elettorale di stampo proporzionale, concepita a destra per depotenziare la capacità aggregativa dell’ancora ipotetico “campo largo” e contenerne la conquista di collegi. Una riforma del voto politico cruciale per la sua strumentalità nella composizione delle Camere che eleggeranno il Presidente della Repubblica nel 2029.
LA SOLITA MALAFEDE
Ciò precisato, dichiarazioni anticostituzionali come quelle del pm Gratteri su indagati e imputati che votano Sì (stessa lettura del secondo comma dell’art. 27 Cost. fornita da Davigo) o quelle fondate ma impronunciabili del ministro Nordio sulle modalità para-mafiose del Csm (sarebbe bastato definirle clientelari) sono soltanto epifenomeni di superficie, utilizzati dai reciproci schieramenti con finalità propagandistiche, che tuttavia assecondano lo scivolamento verso fuorvianti logiche comunicative e di disinformazione sulle quali si sta pericolosamente giocando una delle partite più delicate della nostra recente storia repubblicana.
La modifica costituzionale, invero, altro non costituisce se non il perfezionamento logico della riforma del processo penale varata nel 1989 dal Guardasigilli Giuliano Vassalli (socialista e Medaglia d’Argento della Resistenza) con il passaggio dal sistema inquisitorio (firmato da Alfredo Rocco ed in vigore dal 1931), con l’accentramento delle tre distinte funzioni di accusa, difesa e giudizio nella figura del giudice, al sistema accusatorio basato sul contraddittorio tra le parti e sull’art. 111 Cost. adeguatamente riformato dalla sinistra nel 1999 con voto bipartisan.
Questa semplice constatazione, se l’interpretazione della riforma non fosse stata oggetto di malafede e di utilizzo improprio a fini di politique politicienne, avrebbe dovuto produrre un consenso pressoché unanime negli emicicli parlamentari, evitando l’attivazione della procedura referendaria e a fortiori la pantomima del ricorso alle sottoscrizioni popolari con intenti pretestuosi.
CORTOCIRCUITI MENTALI
Il cortocircuito politico, giudiziario e soprattutto mentale che ha colpito una sinistra allo sbando (ma anche la destra, che nell’intimo non ha metabolizzato una riforma a lei sostanzialmente estranea – si ponga mente al suo posizionamento nei confronti della magistratura ai tempi di Tangentopoli) è imbarazzante sul piano della credibilità e dell’onestà della sua candidatura al governo dell’Italia.
L’aggettivo “unfit” (inadatto), così caro all’élite progressista europea ed italiana (The Economist, aprile 2001) potrebbe stavolta essere attribuito non ad un candidato premier, ma all’intero schieramento di centrosinistra: e non tanto nella presente battaglia referendaria, quanto – come sopra esposto – in quella politica del prossimo anno, vero punto di caduta, con finestra sul 2029, di questa logorante e menzognera rissa da cortile.
Nel ricordare agli smemorati che il Csm è un organo di autogoverno e non di rappresentanza, registriamo con sconcerto che per i sostenitori del No la posta in gioco del referendum è l’autonomia e l’indipendenza della magistratura dal potere politico. Ne prendiamo atto, ma andiamo oltre, sostenendo che tanto i pubblici ministeri quanto i giudici debbano essere liberi e sottratti alla pressione che le correnti dell’associazionismo togato, presenti nel Csm, esercitano sul loro operato. Con le massime valutazioni di professionalità che riguardano il 99% dei magistrati, risulta davvero ingiustificato ed irrispettoso che il fronte del No li reputi inadeguati per il sorteggio nei due Consigli. Un affronto che non condividiamo. Anche per questo voteremo Sì.
