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Il "liberale" ministro Scajola ostacola le vendite dirette degli agricoltori

di greenplanet - 23/01/2006

Fonte: greenplanet.net


Secondo il ministero delle attività produttive, agli agricoltori sarebbe vietata la vendita a cielo aperto su area privata. Peccato che il parere contrasti con la legge...


Con parere n. 11431 del 20 dicembre 2005 il Ministero delle attività produttive ha risposto al comune di Potenza che non è ammesso l'esercizio da parte degli agricoltori della vendita a cielo aperto, su area privata, dei prodotti ortofrutticoli, negando le tesi dell'Anci, che in una propria nota dell'ottobre 2005 aveva sostenuto la liceità della fattispecie di vendita diretta a cielo aperto, su area privata non facente parte del compendio aziendale.

La posizione del Ministero è spiegata dal fatto che una tale interpretazione della normativa vigente determinerebbe la possibilità di intraprendere attività mercatali su aree private mediante semplice comunicazione al comune competente, con ripercussioni sul sistema di programmazione dell'attività commerciale.

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COM'È, INVECE

La materia della vendita al pubblico di prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti, è disciplinata dal decreto legislativo 228/2001, che ha (implicitamente) modificato la legge n. 59/63.

Il decreto legisdlativo in questione recita:

Art. 4.
Esercizio dell'attivita' di vendita

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanita'.

2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e' soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e puo' essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalita' del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalita' con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione e' indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attivita' di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

6. Non possono esercitare l'attivita' di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di societa' di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella societa', condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanita' o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita'. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.

8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a lire 80 milioni [ndr: di lire] per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi [ndr: di lire] per le societa', si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.

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CIA,  SENZA LA VENDITA DIRETTA DANNEGGIATI CONSUMATORI E PRODUTTORI AGRICOLI

La Cia esprime forte contrarietà alla circolare del ministero delle Attività produttive in netto contrasto con quella dell’Anci. Il divieto deve essere abolito.
 
Un danno sia per i consumatori che per i produttori. I primi avranno meno occasioni di acquistare prodotti agricoli a prezzi contenuti, mentre i secondi vedranno penalizzata la loro attività imprenditoriale. Questo il primo immediato effetto della circolare del ministero delle Attività produttive che vieta i mercatini a cielo aperto di frutta e verdura da parte degli agricoltori nelle aree private.
A sottolinearlo è la Cia-Confederazione italiana agricoltori per la quale il divieto appare incomprensibile e in netto contrasto con la stessa circolare dell’Anci.
Questo tipo di vendita diretta -afferma la Cia- è molto diffusa nel nostro Paese e permette ai consumatori notevoli risparmi nell’acquisto di frutta e verdura. Basti pensare che dai campi alla tavola, cioè attraverso tutta la filiera dell’ortofrutta (origine, ingrosso e dettaglio) i prezzi dei prodotti lievitano in maniera abnorme, anche di 20 volte.
La circolare del ministero -rileva la Cia- lascia, quindi, molto perplessi e per certi aspetti disorientati. In tal modo si rende più difficile la vendita diretta fuori dall’azienda agricola, anche perché molti comuni frenano questo tipo di attività sulle stesse aree pubbliche.
Per la Cia il problema non può essere assolutamente liquidato in questa maniera, che disincentiva l’imprenditore agricolo e danneggia le tasche del consumatore.
Pertanto, la Cia si impegna fino d’ora a sviluppare tutte le iniziative necessarie perché la circolare del ministero venga al più presto ritirata.

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COLDIRETTI: COSI' AUMENTERANNO I PREZZI

Un forte rincaro dei prezzi al consumo per frutta e verdura sarà il primo effetto dei vincoli alle vendite dirette degli agricoltori che rischiano di essere provocati da una incomprensibile interpretazione da parte del Ministero delle Attività Produttive che con nota n. 11431 del 20 dicembre 2005 ritiene non ammessa, da parte degli agricoltori, la vendita diretta "a cielo aperto" su area privata dei prodotti ortofrutticoli.

E' quanto denuncia la Coldiretti nel sottolineare che la possibilità di acquistare dagli agricoltori rappresenta una opportunità per contrastare la nota moltiplicazione dei prezzi dal campo alla tavola con un positivo effetto calmieratore sull'andamento di mercato dove il sistema di distribuzione è gonfiato ed alterato da insopportabili bolle speculative.

L'interpretazione ministeriale è in evidente contrasto con una politica di contenimento dell'inflazione e - sottolinea la Coldiretti - va immediatamente chiarita nel rispetto del decreto legislativo n. 228 del 2001 ("Orientamento e modernizzazione del settore agricolo") il quale non prevede restrizioni di sorta alla possibilità di effettuare le vendite dirette su superfici all'aperto o in azienda anche senza l'utilizzo di appositi locali aperti al pubblico.

Infatti - precisa la Coldiretti - il decreto consente l'esercizio della vendita diretta su tutto il territorio nazionale osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, mentre solo per alcune fattispecie (vendita in forma itinerante, vendita in forma non itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico) è prescritta la presentazione di una comunicazione di inizio attività all'Amministrazione comunale competente.

L'obiettivo della norma è infatti - sostiene la Coldiretti - quello di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agricoli anche attraverso la semplificazione degli adempimenti burocratici posti a carico degli stessi imprenditori.

La nota del Ministero delle Attività Produttive - continua la Coldiretti - contrasta peraltro con i recenti orientamenti legislativi che hanno portato alla recente approvazione della legge 231/2005 su "Interventi urgenti in agricoltura" che ha tra l'altro l'obiettivo di assicurare ai prodotti agricoli legati al territorio il giusto spazio di vendita.

Al fine di migliorare l'accesso ai mercati degli alimenti locali si impegnano infatti i Comuni a destinare spazi adeguati agli imprenditori agricoli che intendono vendere direttamente i prodotti e pertanto si prevede che i comuni, sulla base delle disposizioni emanate dalle Regioni, stabiliscano l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio di questa attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura congrua sul totale.
Un vero e proprio via libera anche in Italia ai Farmers Market, i mercatini degli agricoltori nelle città che - riferisce la Coldiretti - stanno riscuotendo un grande successo in Francia, Inghilterra e Stati Uniti dove il loro numero è cresciuto nell'arco di cinque anni del 30% passando da circa 3000 agli oltre 3700 interessando anche le aree di prestigio di grandi centri come New York.

Anche in Italia nel 2005 sette italiani su dieci hanno fatto acquisti direttamente dagli imprenditori agricoli giudicando conveniente l'acquisto nell'87% dei casi anche per la garanzia di qualità e genuinità secondo l'indagine Agri 2000.

La necessità di favorire il rapporto diretto tra imprese agricole e consumatori è coerente con l'obiettivo di favorire lo sviluppo economico generale del Made in Italy, ma anche di assicurare una crescita sostenibile dal punto di vista ambientale per le ricadute che tali cibi hanno sul territorio.
Un beneficio anche per la salute come nel caso degli ortofrutticoli che possono garantire condizioni di genuinità e freschezza uniche non essendo soggetti ai lunghi tempi di trasporto dei prodotti importati.

Si tratta - conclude la Coldiretti - di "alimenti a chilometri zero", sostenibile dal punto di vista ambientale perché non consumano carburante necessario al trasporto e contribuiscono dunque a ridurre l'inquinamento atmosferico.



Polizia locale, 11 gennaio 2006
Cia, 11 gennaio 2006
Coldiretti, 11 gennaio 2006